FOCUS ON

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni

Regole comuni per assicurare un’offerta
formativa omogenea e di qualità

 

 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Amedeo Bianco 

Vice Presidente Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Riccardo Vigneri 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Luigi Conte

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

 


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    Tema centrale di questo numero di ForumECM il recente Accordo Stato-Regioni, del quale se ne riassumono i punti salienti lasciando il loro approfondimento alle parole di Amedeo Bianco, Vice Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, e di due tra i più importanti componenti della stessa Commissione, Riccardo Vigneri e Luigi Conte.

     

    L’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111/2012 lo scorso 14 maggio, costituisce un altro fondamentale “mattone” nella costruzione del nuovo Programma nazionale ECM.

     

    Un sistema di formazione continua riformato nella sua architettura dagli Accordi Stato-Regioni del 1 agosto 2007 e del 5 novembre 2009 e che ha visto nel passaggio dall’accreditamento dei singoli eventi formativi a quello dei Provider, avviato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel gennaio 2010, il suo più importante elemento di novità.

     

    L’Accordo, che segue quelli precedentemente citati confermandone principi e strumenti, traccia nuove regole per rendere omogeneo il Sistema ECM su tutto il territorio nazionale introducendo un “più concreto sistema di sinergie e strategie condivise” tra i diversi attori della Formazione Continua in Sanità.

     

    Sono diverse le materie che la Conferenza

    Stato-Regioni ha regolato attraverso l’Accordo, riprendendo quanto approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, tenuto conto delle osservazioni del Comitato Tecnico delle Regioni, lo scorso gennaio.

    Dalle linee guida per i Manuali di accreditamento dei Provider al ruolo degli Ordini e Collegi professionali, dalle funzioni di verifica e controllo sulle attività formative ai crediti da maturare nel triennio 2011/13, dall’albo nazionale dei Provider nazionali e regionali alla formazione continua per i liberi professionisti.

     


    Linee guida per i Manuali di accreditamento


    Le Linee guida per la stesura dei Manuali di accreditamento costituiscono sicuramente uno degli aspetti di maggior valenza dell’Accordo.

    La scelta di definire criteri comuni risponde all’obiettivo di assicurare omogeneità alla formazione continua dei medici e del personale sanitario sull’intero territorio nazionale.

    Alla base della scelta l’idea di una Sanità che, seppur federale, sia in grado di garantire uniforme qualità ai servizi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche attraverso un’offerta formativa qualitativamente omogenea.

    L’uniformità dei requisiti di accreditamento dei Provider, come anche dei criteri per l’assegnazione dei crediti, è dunque da considerarsi “un elemento essenziale se i professionisti della Sanità possono spostarsi ed operare su tutto il territorio nazionale, anche al di fuori della Regione di residenza” come sottolinea Riccardo Vigneri, responsabile, in seno alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, della Sezione Prima, che si occupa proprio dei criteri e delle procedure di accreditamento.

     

    I requisisti minimi che devono contenere i Manuali di accreditamento regionali sono quelle condizioni che il Provider deve possedere all’atto della richiesta di accreditamento provvisorio e successivamente standard, qualunque sia il soggetto accreditante. 

    Nella formulazione dei requisiti è stata scelto di puntare sull’omogeneità degli aspetti sostanziali ovvero di quelli inerenti l’efficacia e la qualità del sistema (nel concreto il possesso di capacità organizzative e di idonee competenze da parte del Provider, le procedure di pianificazione, registrazione e reporting degli eventi, l’impiego dei medesimi criteri per l’assegnazione dei crediti delle attività formative e l’indipendenza delle stesse attività formative da interessi commerciali), tralasciando eventuali differenze procedurali che possono dunque persistere nei regolamenti regionali di accreditamento.

    Regolamenti regionali ad oggi pronti solo in poche Regioni, come emerge dalle parole di Vigneri.

     

    Per la verifica di idoneità dei modelli di accreditamento regionali e provinciali è stato adottato un modello che varia a seconda della natura del soggetto richiedente l’accreditamento.

    Nel caso in cui siano privati la verifica di idoneità dei modelli di accreditamento regionali e provinciali è affidata alla stessa Sezione Prima della Commissione ECM, in seno alla quale opera il Comitato Tecnico delle Regioni, organo nel quale trovano voce tutte le Regioni.

    Al Comitato Tecnico delle Regioni il compito di definire in un documento modalità che semplifichino l’individuazione dei possibili scostamenti e ne rendano possibile la classificazione in ammissibili ed inammissibili.

    Il ruolo affidato al Comitato ha inteso confermare, ancora una volta, la natura collegiale del governo del Programma nazionale ECM.

     

    La procedura per la verifica di idoneità dei Manuali definita dall’Accordo prevede che in caso di parere positivo del Comitato Tecnico delle Regioni sul Manuale trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua prenda atto dello stesso Manuale.

    Laddove invece il Comitato ravveda scostamenti inammissibili dai requisiti minimi è previsto che la Regione/Provincia autonoma possa apportare i correttivi richiesti, determinando in questo modo lo scioglimento della riserva da parte del Comitato e la conseguente presa d’atto da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, o chiedere un contradditorio con la stessa Commissione.

    Questo nel caso non ritenga necessarie le modifiche richieste.

    A conclusione del confronto la Commissione Nazionale per la Formazione Continua esprime la proprie determinazioni mediante provvedimento motivato che se non condivise dalla Regione/Provincia autonoma proponente il Manuale determina la validità dei crediti attribuiti agli eventi esclusivamente sul territorio di riferimento della stessa Regione/Provincia autonoma.

     

    Nel caso dei Manuali per l’accreditamento dei Provider pubblici o privati che erogano prestazioni sanitarie (strutture sanitarie pubbliche e private ed enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale) è invece “sufficiente la garanzia da parte dell’ente accreditante nazionale o regionale/provinciale che siano garantiti la qualità del prodotto formativo, l’indipendenza da eventuali interessi commerciali e il numero di crediti concordato in accordo con la Commissione nazionale” come ricordato dal Ministro della Salute Renato Balduzzi nella rubrica L’Opinione.

    Dal nuovo Accordo Stato-Regioni esce dunque rafforzato il ruolo della Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale organo al quale è affidata la necessaria omogeneizzazione delle attività di accreditamento nell’ambito del Sistema ECM.

     

    I requisiti richiesti al Provider devono sussistere nel tempo.

    La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha dunque inteso “indispensabile la verifica continua della conformità dei Provider e la loro permanente adesione ai criteri minimi”. Per questa ragione sono stati previste due distinte fasi di accreditamento: provvisorio e standard.

    L’accreditamento provvisorio, concesso entro sei mesi dalla verifica della sussistenza dei requisiti minimi, ha una validità di due anni. Dopo 12 mesi, nel caso di un Provider con esperienza formativa almeno triennale, o dopo 18 mesi, nel caso di un nuovo Provider, può essere richiesto l’accreditamento standard.

    A sottolineare la necessità di una continua adesione ai criteri minimi indicati è previsto l’obbligo da parte dell’Ente accreditante di un’attività di controllo circa il permanere dei requisiti richiesti rivolta ad almeno il 10% dei soggetti accreditati.

     

    I Requisiti minimi e standard sono riportati in uno schema riepilogativo che costituisce lo Zoom di questa rubrica.

    Lo schema proposto consente di formulare, in modo distinto per ciascun requisito, un quesito alla Commissione ECM o esprimere una considerazione in merito, nell’obiettivo ultimo di rendere le disposizioni in materia più comprensibili e di generare un efficace feed-back alla stessa Commissione.

     

     

    Ruolo degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali


    L’Accordo Stato-Regioni ha ribadito, dedicandogli uno specifico capitolo, il ruolo cardine degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali e delle rispettive Federazioni nel Sistema ECM.

    Un ruolo di “garanti della professione e di certificatori della formazione continua” al quale si aggiunge quello di produttori di formazione in “una funzione di sussidiarietà piena”, per usare le parole di Amedeo Bianco, Vice Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed uno dei “padri” del nuovo Programma ECM.

    Sicuramente la certificazione dell’aggiornamento del professionista sanitario è il compito di maggior valenza attribuito agli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali nel ridisegnato sistema di formazione continua.

    La certificazione è realizzata attraverso il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Cogeaps), organismo deputato all’istituzione e gestione dell’Anagrafe nazionale dei crediti formativi che permetterà agli stessi Ordini, Collegi ed Associazioni professionali di verificare e certificare per ciascun professionista sanitario i crediti acquisiti al termine del triennio formativo.

     

    L’altra faccia della medaglia della certificazione sta nell’aspetto sanzionatorio.

    Agli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali è affidato il compito di adottare misure sanzionatorie verso il professionista laddove si riscontri il non rispetto da parte dello stesso dell’obbligo di formazione continua, come anche sancito dal decreto legge del 13 agosto 2011, recentemente convertito in legge.

    Un compito quello sanzionatorio che, come afferma Bianco, si vuole esercitare con “equilibrio e giustizia” dovendo sempre considerare la reale accessibilità della formazione e la sua concreta corrispondenza ai bisogni formativi del professionista e dell’organizzazione.

     

     

    Debito formativo


    Sul piano dei crediti formativi da maturare l’Accordo ha confermato il debito formativo di 150 crediti per il triennio 2011/13 per tutti i professionisti sanitari, con un massimo di 75 e un minimo di 25 crediti annui. 

    Il testo ha comunque previsto la possibilità di riportare dal triennio 2008/10 fino a 45 crediti.

    I liberi professionisti  possono "acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili per crediti/anno".

     

     

    Sistema di valutazione nel Sistema ECM


    In tema di valutazione della trasparenza, dell’indipendenza e della qualità del Sistema ECM l’Accordo di aprile ha ribadito principi e strumenti introdotti dai precedenti Accordi, disegnando un articolato sistema di verifiche, controlli e monitoraggio che vede partecipare diversi soggetti.

     

    Dal sistema va distinto il processo di verifica amministrativa sulla sussistenza e permanenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento.

    A tal proposito il documento approvato delinea un processo di verifica amministrativa di tipo cartolare/informatico, a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e degli Enti accreditanti mediante i propri organi amministrativi, svolto ex ante, all’atto della richiesta di accreditamento provvisorio sulla base dei requisiti minimi previsti, ed ex post presso la sede legale e/o operativa del Provider per la verifica della sussistenza e/o mantenimento degli stessi requisiti per il rilascio o conferma dell’accreditamento standard.

    Il controllo ex post per la verifica del mantenimento dei requisiti viene svolto d’ufficio a campione, su istanza di parte e sulla base dei report trasmessi all’Ente accreditante dal Comitato di Garanzia.

     

    I controllo circa l’indipendenza del contenuto formativo da interessi economici degli Sponsor e la qualità del contenuto formativo viene realizzato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua attraverso il Comitato di Garanzia e l’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua.

    Il Comitato di Garanzia (nel precedente numero Paolo Messina, responsabile del Comitato recentemente confermato nel suo incarico, ha tracciato le finalità e le prossime attività di controllo dell’organo), istituito dall’Accordo Stato-Regioni del novembre 2009 che ne definisce organizzazione e ruoli, ha il compito di garantire l’indipendenza della formazione, rivolta ai professionisti operanti nell’ambito sanitario, dal sistema di sponsorizzazione e dagli interessi commerciali. L’attività di controllo del Comitato di Garanzia si rivolge ai soggetti privati erogatori o non di prestazioni sanitarie che si avvalgono di Sponsorizzazione in favore della formazione.

    Nella sua attività il Comitato si avvale della Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, e dell’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua e degli Ordini, Collegi e delle Associazioni professionali che si rendono disponibili a collaborare.

    Le deliberazioni del Comitato di Garanzia, motivate ed approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, saranno riportate a margine delle posizioni dei Provider nell’Albo dei Provider.

     

    L’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua, i cui compiti sono definiti nei precedenti Accordi Stato-Regioni del 2007 e 2009 e la cui attività si svolge nell’ambito della terza Sezione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nasce per garantire quel monitoraggio delle attività formative che rappresenta un “presupposto indispensabile per una corretta funzione di indirizzo e coordinamento”.

    È prevista l’istituzioni, d’intesa con le Federazioni nazionali degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, di Osservatori regionali per la valutazione della qualità delle attività formative dei servizi sanitari regionali. Obiettivo degli Osservatori regionali promuovere un miglioramento della qualità della formazione continua. Nello svolgimento delle loro attività gli Osservatori regionali collaboreranno con l’Osservatorio nazionale pur mantenendo la loro autonomia. In generale nel Sistema ECM è previsto che i diversi sistemi di verifica e controllo gestiti a livello centrale e periferico da organi con competenze diverse, come la Commissione Nazionale per la Formazione Continua o gli stessi Osservatori regionali, operino collaborando in modo sinergico in un quadro di comuni obiettivi.

     

     

    Dossier formativo individuale e di gruppo


    L’Accordo Stato-Regioni conferma come strumento centrale del Sistema ECM il Dossier formativo.

    Introdotto dai precedenti  accordi del 2007 e 2009, il Dossier formativo individuale e di gruppo è uno strumento a disposizione del professionista e del Sistema sanitario per una pianificazione del percorso formativo che contemperi le esigenze formative del singolo con quelle generali dell’organizzazione del sistema sanitario.

    Uno strumento che “valorizza il diritto/dovere del professionista della Sanità di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro, profilo professionale e posizione organizzativa” per usare le parole di Luigi Conte, responsabile della quarta Sezione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che ha come oggetto l’indicazione e lo sviluppo degli obiettivi formativi nazionali e regionali.

    I contenuti del Dossier in termini di percorsi formativi dovranno dunque “essere coerenti con gli obiettivi specifici professionali e con gli obiettivi derivanti dai Piani Sanitari Nazionali, regionali ed aziendali”.

     

    Uno strumento “ancorato all’anagrafica dei professionisti” e costruito in quattro sezioni (Anagrafica, Programmazione, Realizzazione ed evidenze, Valutazione) e tre macroaree (Competenze Tecnico specialistiche, Competenza di processo e Competenze di sistema) rappresentative, in un sistema “semplificato ma esaustivo”, delle competenze e delle attività formative a queste correlate, come descritto da Conte nell’intervista rilasciata a ForumECM.

    Redigibile solo su supporto informatico attraverso lo spazio dedicato dal Cogeaps a ciascun professionista, presumibilmente il Dossier formativo incontrerà problemi legati alla scarsa informatizzazione del territorio e alla limitata dimestichezza di alcuni professionisti con il mezzo informatico.

     

    Il Dossier Formativo non è però solo un modo per responsabilizzare il singolo professionista ma anche “uno strumento per la rilevazione del fabbisogno formativo effettivo e dare risposte efficienti e qualificate in tema di offerta formativa”.

    La complessità del Dossier formativo e la novità che questo rappresenta per il professionista ne ha richiesto una sperimentazione che vede attualmente coinvolti i diversi soggetti che lo impiegheranno (aziende sanitarie, ordini e collegi professionali) nell’obiettivo di evidenziare le criticità di diversa natura del modello proposto.

     

    Nella costruzione di un Sistema ECM “integrato, solidale e trasparente”, che come affermato da Bianco “è stata, e probabilmente continuerà ad essere, un’opera complessa e controversa”, l’Accordo rappresenta dunque senza dubbio un passo avanti verso il suo consolidamento in grado di dare maggiori certezze a tutti gli attori del Sistema.

     

    15 Giugno 2012




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