La Commissione risponde

a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua


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È possibile far accreditare le ore di riunione settimanali come eventi formativi per i fisioterapisti in un centro di riabilitazione? Durante questi incontri, oltre che alla gestione del reparto, si discute e si prendono in esame problematiche riabilitative e metodi di trattamento, cercando di trovare soluzioni alle molte domande che ci poniamo nel nostro lavoro.
Se fosse possibile questo accreditamento ECM, quale iter dovremmo intraprendere?

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Marzia Valli

Referente formativa/

riabilitazione

 

I crediti formativi ECM vengono assegnati dal Provider (accreditato a livello nazionale o regionale) ad ogni evento formativo secondo criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in relazione alla durata della tipologia formativa e del numero dei partecipanti. C.f.r. Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 – all. 1 “Linee guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali e regionali/province autonome”; Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Esiste un regolamento in merito ai diritti e doveri dei partecipanti agli eventi ECM? Nello specifico mi interesserebbe avere informazioni in riferimento al numero di ore minime di presenza necessarie per la validità del corso.

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Manuela Sciacca

 

Nel documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 – pag. 5 - vengono resi obbligatori per il discente:

 

  • la verifica dell’effettiva partecipazione al processo – da attuare con strumenti obiettivi
  • la valutazione dell’apprendimento individuale
  • la misura della qualità percepita dai partecipanti.

Inoltre nella tabella a pag. 7 – Criteri per l’attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione ECM (colonna VERIFICHE) - viene indicata la presenza obbligatoria per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi che, in base alla tipologia formativa può variare dall’ 80 al 100% della durata dell’evento.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Nel caso in cui per problemi tecnici la location di un evento residenziale non potesse essere disponibile per il giorno dell'evento, anche se trascorsi i 30 giorni previsti per le modifiche dell'evento, è possibile svolgere il corso presso un'altra sede?

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Antonella Vargetto
New service srl

 

Premesso che l’evento formativo deve essere inserito, completo di tutti gli elementi ad esso riconducibili, fino a 30 giorni dall’inizio, si informa che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 18 aprile 2012, ha preso le seguenti decisioni in materia di modifiche agli eventi, in vigore dal 1° giugno 2012:

 

  • fino al 30° giorno prima della data dell’evento sono consentite tutte le modifiche
  • dal 29° giorno fino al 10° prima dell’evento sono consentite tutte le modifiche con l’esclusione dell’anticipo della data d’inizio evento. Il numero di modifiche apportate e la loro tipologia verranno registrate dal sistema informatico e messe a disposizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua per ogni valutazione, controllo e/o provvedimento.
  • dal 9° giorno precedente l’evento è esclusa ogni modifica.

 

Eccezionali richieste di modifica devono essere inoltrate alla Commissione tramite la funzione “comunicazioni” a disposizione dei Provider (c.f.r.: Sito Agenas – Comunicati 14 ottobre 2011 - Obbligo di comunicazione delle variazioni del Provider).

 

Per altri dettagli ed eventuali deroghe si rimanda al sito Agenas – Comunicati – 17maggio 2012 - Termini di modifica agli eventi - in vigore dal 1° giugno 2012.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Un nostro Partner ci ha chiesto informazioni circa la possibilità di assegnare crediti a professionisti che vengono dall'estero con un evento che si svolge in Italia, una sorta di accreditamento europeo o comunque internazionale.
Esiste questa possibilità? Se sì quali sono le modalità?

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Laura Piane
Segreteria Multiforma

 

 

Al professionista straniero che partecipa ad un evento in Italia verrà dato l’attestato di partecipazione all’evento con l’indicazione dei relativi crediti che il professionista potrà farsi riconoscere in base alla normativa sull’ECM vigente nel proprio Paese.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Nella prima parte dell'anno 2009, a causa di un notevole carico di lavoro, non ho partecipato a molti corsi ECM; l’organizzazione del mio servizio non mi ha consentito di farlo nemmeno per quelli interni alla mia Asl. Nel mese di ottobre, novembre e dicembre di quell'anno avrei dovuto partecipare a una serie di corsi, ma a novembre sono stata allontanata dalla mia sede di lavoro in quanto in stato di gravidanza e in considerazione del fatto che la mia mansione prevede un alto rischio nel contatto con l'utenza. Il mio responsabile nonostante la mia insistenza mi ha impedito di partecipare ai corsi ai quali ero formalmente iscritta, così l'anno è terminato senza che abbia potuto conseguire i 50 crediti previsti ma solo 10. Il responsabile si è giustificato dicendo che nel periodo della maternità non vi è obbligo formativo. L'Aress interpellata a suo tempo ha dichiarato che la regolamentazione in tal senso era di competenza dell'Asl di appartenenza, la quale poteva decidere come riteneva opportuno a riguardo. Vorrei avere il vostro parere.

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Milena Agus

 

Con riferimento alla L.1204 del 30 dicembre 1971 (astensione obbligatoria) la normativa ECM prevede che sono esonerati dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e successive modificazioni per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

In caso di reclutamento diretto ad eventi Mono-Sponsor residenziali possono essere riconosciute sia le spese di viaggio che quelle di soggiorno? Quale documento è d'obbligo fornire all'atto della registrazione in aula? La lettera d'invito deve essere emessa dall'azienda Sponsor o dalla struttura di appartenenza (ASL/Ospedale)? Qual è il numero mimino di ore per i corsi ECM Mono-Sponsor residenziali?

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Esterina Kalaydjian

 

Lo Sponsor può sostenere tanto le spese di trasferimento quanto quelle di soggiorno dei discenti.

 

Lo Sponsor che invita professionisti sanitari a frequentare un determinato evento formativo, con spese a carico dell’azienda stessa deve, inoltre, fornire al Provider l’elenco con i nomi dei partecipanti invitati all’evento formativo. Tale obbligo vale tanto nel caso in cui i professionisti siano individuati direttamente dallo Sponsor, quanto nell’ipotesi in cui siano selezionati dalla struttura di appartenenza.

 

Ogni professionista sanitario - all’atto della partecipazione all’evento formativo – deve, a sua volta, consegnare al Provider una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome dello Sponsor).

 

Con riferimento alla durata (ore min e/o max) di un corso di formazione ECM residenziale sponsorizzato, si fa presente che non è prevista alcuna limitazione (c.f.r.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali/regionali/province autonome, all.1, Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 18 gennaio 2011 "Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli Sponsor" - sito Agenas).

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

È possibile accreditare un evento ECM con le seguenti caratteristiche:

  • partecipazione con costo di iscrizione a carico dei discenti
  • presenza di uno Sponsor commerciale (che fornisce anche le apparecchiature specifiche per la realizzazione dei lavori del gruppo)
  • corso che si realizza presso il centro formazione dello Sponsor, con sala priva di ogni pubblicità o riferimento ai prodotti dell'azienda
  • costo della sala regolato da contratto tra Provider e Sponsor
  • docenti esterni (non dell'azienda Sponsor).

 

In questo caso la necessità di realizzare il corso presso il centro di formazione dell'azienda Sponsor deriva dalla volontà di utilizzare apparecchiature specifiche nei gruppi di lavoro, che vengono messe a disposizione gratuitamente dallo Sponsor. Quindi lo Sponsor può mettere sul suo sito la brochure del corso?

 

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Direzione Sideraweb

 

La realizzazione di un corso ECM con le modalità sopra indicate e la relativa pubblicità sul sito internet dello Sponsor è consentita dalla normativa vigente, purché il logo dello Sponsor apposto sulle apparecchiature sia oscurato o siano utilizzati anche macchinari di altre aziende farmaceutiche o produttori di dispositivi medici (c.f.r.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali/regionali/province autonome, all.1, Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012).

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

La partecipazione ad un Master esonera sempre dal conseguimento dei crediti per l'anno di riferimento? E a questo proposito, è necessario che il Master preveda esplicitamente dei crediti ECM?
Per i laureati nel mese di marzo, il triennio da considerarsi subisce delle modifiche? Se sì, come si articola? Parte ugualmente da gennaio?
Quali sono il massimo ed il minimo numero di crediti conseguibili in un anno? Il conseguimento va organizzato quadrimestralmente o è sufficiente l'organizzazione tenendo in considerazione l'anno solare?
Infine, se si fosse al di sotto della soglia minima obbligatoria per un'annualità, quali sono le sanzioni previste? È possibile recuperare i crediti ECM nell'anno successivo?

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Rossella Lattarulo

 

L’Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012 ha ritenuto opportuno confermare, per il triennio 2011/2013, il debito complessivo di 150 crediti da acquisire per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25, massimo 75). Il documento è reperibile al seguente link: http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf.

 

Si ricorda che:

  • è esonerato dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, Master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000); corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
  • usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1.204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
  • soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2012 a gennaio 2013, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2012, ossia per l'anno 2012 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

 

Inoltre la Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione:

  • per i professionisti sanitari, vincolati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale;
  • per i professionisti sanitari, non vincolati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dall'anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale. (c.f.r. Sito Agenas-In primo piano-08 gennaio 2013 - Decorrenza obbligo formativo).

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Sono sociologa e non sono iscritta a nessun albo professionale, ma sarei interessata a sapere quali professionisti sono tenuti all'obbligo dei crediti ECM nelle Aziende Sanitarie Provinciali.

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Silvana Scorza
Sociologa

 

I destinatari dell’obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina (ECM) sono i professionisti appartenenti alle professioni sanitarie (Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 09 novembre 2010; Sito Ministero della Salute – Elenco delle professioni sanitarie). La professione di sociologo non è compresa.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Cosa succede se, per problemi di salute, non è stato possibile acquisire crediti in un anno?

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Anna Toto

 

In caso di gravi malattie di lunga durata gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali di riferimento possono decidere l’esonero dall’acquisizione dei crediti ECM tenendo in considerazione la documentazione prodotta dal professionista attestante la gravità della malattia stessa.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Ho letto in un articolo su una rivista ostetrica che uno stage con ruolo di discente, svolto da disoccupata, può essere considerato una modalità flessibile di acquisizione di crediti ECM. È corretto? Se sì come devo fare per l'accreditamento? Il numero minimo di crediti ECM accumulabili in un anno è 20 o 25? Quanti crediti, al massimo per ogni anno, si possono acquisire con la formazione FAD? E infine lo stage post laurea, non retribuito e svolto da disoccupata, può essere considerato per l'accreditamento ECM di quell'anno? Se sì, come dovrei fare?

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Serena Bini
Ostetrica

 

L’Accordo Stato - Regioni vigente conferma l’obbligo di acquisizione di 50 crediti formativi annui, con un minimo di 25 e un massimo di 75 ad eccezione dei liberi professionisti per i quali è prevista una modalità flessibile di acquisizione dei crediti/anno (c.f.r. Accordo Stato-Regioni 12 aprile 2012 pag.25). Nel Manuale di accreditamento dei Provider è regolata la valorizzazione dei crediti formativi acquisiti con autoformazione anche attraverso il riconoscimento di attività tutoriali gestite dagli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali di riferimento. In base ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione Nazionale Formazione Continua il 13 gennaio 2010" - pag.6 - pag.15 - nota 4, per la tipologia 8 e 9 (FAD con o senza tutoraggio) non c’è limitazione del numero massimo dei crediti acquisibili dagli operatori sanitari con la FAD e in base alla determinazione della Commissione Nazionale Formazione Continua del 7 febbraio 2013 anche la categoria degli infermieri non avrà più limitazioni dei crediti acquisibili con la FAD. Inoltre comportano l’esonero dall’acquisizione dei crediti formativi ECM i corsi post-laurea con crediti universitari.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Ho un quesito in merito alla scheda di valutazione ECM. Fermo restando che la sua compilazione è obbligatoria, vorrei sapere se il Provider, dopo il corso, deve per norma inviarne una copia all'indirizzo e-mail ecmfeedback@agenas.it o deve soltanto tenerla agli atti.

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Gianni Cotugno

 

Tutte le schede di valutazione che non devono essere firmate, devono essere tenute agli atti dal Provider. L’invio della scheda all’indirizzo ecmfeedback@agenas.it è riservato ai discenti nel caso riscontrassero conflitti d’interesse durante lo svolgimento del programma formativo. In questo caso è necessario che la scheda sia firmata in modo riconoscibile. Il Provider è obbligato a fornire ai discenti che partecipano agli eventi formativi sponsorizzati o no, l’indirizzo e la scheda per inviare indicazioni sull’evento stesso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Sono un medico in pensione da settembre 2012. Non esercito nè intendo esercitare la libera professione ma sono ancora iscritta all'Ordine dei Medici, per completare la contribuzione ENPAM (quota A) sino al compimento dei 65 anni.
Anche se intendo continuare ad effettuare almeno i corsi FAD, desidero sapere se sono sempre soggetta all'obbligo di ECM.

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Dina Orlando
Medico

 

L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è vincolato, per le professioni ordinate, all’iscrizione all’Ordine professionale per l’esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria. Per le professioni sanitarie non ordinate il vincolo è relativo all’abilitazione all’esercizio professionale, attuale o futuro.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

La normativa in materia ECM prevede l’obbligo di acquisizione dei crediti da parte dei liberi professionisti con modalità flessibili (conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – 19 aprile 2012 - leggo sul sito www.psy.it , - 27 agosto 2012 - riflessioni sul decreto di riforma degli ordinamenti pubblicato in G. U. il 14 agosto).
Ritengo che le disposizioni in materia di aggiornamento del professionista previste dalla riforma delle professioni siano adeguate e pertinenti. Personalmente seguo corsi di aggiornamento e supervisione perché sono base di garanzia per stare sul mercato libero professionale. Non ho seguito percorsi di aggiornamento ECM in questi anni e queste comunicazioni in termini di obbligo mi lasciano perplessa sul da farsi nell’immediato.
A quale obbligo di formazione continua devo attendere, da quando e seguendo quali regole: ECM o questa opportunità, ancora tutta da definire, chiamata formazione continua in psicologia? Penso che sia utile un chiarimento, da parte della Commissione ECM, per i liberi professionisti, con pubblicazione di un comunicato ufficiale sul sito istituzionale.

 

aprile 2013

Multimedia System

Vincenza Costantini
Psicologa Psicoterapeuta

 

In base a quanto stabilito nei D.lg.vi 502/92 e 229/99 a partire dal 2002, è stato reso obbligatorio per i professionisti sanitari l’acquisizione dei crediti formativi ECM. Pertanto sono destinatari dell’obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina (ECM) e all’acquisizione obbligatoria dei crediti ECM tutti i professionisti appartenenti alle professioni sanitarie, inclusi gli psicologi (c.f.r. Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 9 novembre 2010; Elenco delle professioni sanitarie – sito Ministero della Salute).

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Sarei interessata a sapere se l'autocertificazione è obbligatoria in fase di accreditamento.

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Novella Barison
Omnia Meeting

 

L’autocertificazione di stati, qualità personali, fatti, atti notori è disciplinata dagli artt. 46 e s.s. del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni. Nella procedura di accreditamento, sia in qualità di Provider provvisorio che standard, l’obbligatorietà dell’autocertificazione concerne le materie disciplinate dalla norma di cui sopra. Si ricorda che la L. n. 183/2011 (legge di stabilità per l’anno 2012) ha modificato l’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, stabilendo che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Vorrei conoscere il numero di crediti attribuiti ad un relatore per ogni ora di lezione frontale.

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Luca Arduini

 

In base alla normativa “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 – Tabella pag. 17 – p.to 10 Docenza e Tutoring + altro, ad un relatore viene assegnato 1 credito per mezz’ ora di docenza o relazione oppure 2 crediti per ogni ora di docenza o relazione.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Sono una Missionaria laica in Congo e contemporaneamente insegno in una Università (sono Ginecologa), per questo motivo vorrei rimanere costantemente aggiornata. Sono iscritta all'Ordine dei Medici di Roma dal 1982.
La FAD sarebbe l'ideale, ma pagare mi è impossibile. Non potreste aiutarmi?

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Chiara Castellani
Medico Ginecologo-Diocesi di Kenge-Congo RDC

 

Le consigliamo di riscontrare nella banca dati Agenas (indirizzo ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) -Professionisti sanitari - ricerca eventi - indicando “zero” nella quota di partecipazione, le verranno estratti tutti i corsi a costo zero.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Come medico libero professionista ho acquisito crediti ECM da Provider estero mediante attività FAD (autoapprendimento senza tutoraggio), certificati AMA PRA categoria 1. Gradirei sapere:

  • se essi possono essere certificati come crediti ECM
  • in caso positivo, quanto valgono secondo la normativa ECM vigente
  • infine, quale ente dovrebbe accreditarmeli.
Dalle informazioni in mio possesso, potrei ottenere solo il 50% del totale dei crediti esteri e l'ente certificatore dovrebbe essere l'Ordine dei Medici di appartenenza.

 

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Michele Arcangelo Mussari
Medico

 

In merito ai criteri per l'attribuzione dei crediti formativi acquisiti con la formazione individuale all'estero, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base degli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che l’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base al numero delle ore di programma, rilascia l’attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l’ipotesi di 1 credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.

 

  • Esempio 1: 50 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 2: 70 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 3: 15 ore di formazione all’estero = 7,5 crediti ECM

 

L’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento, valutata la documentazione con esito positivo, provvederà ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e al COGEAPS (c.f.r. sito Agenas – Comunicati 16/01/2013 - Crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero).

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Sono un medico e volevo chiedere, per valutare la validità di un corso, quanto dovrebbe durare una giornata formativa tipo.
Ho sempre pensato che una giornata di 8 ore fosse rappresentativa ma a volte mi vengono proposti corsi la cui giornata formativa arriva a 11 ore.

Multimedia System

Giuseppe Masuzzo
Medico

 

La normativa non ha previsto una durata minima o massima giornaliera delle ore di formazione. Il tempo dedicato all’aggiornamento deve corrispondere all’efficacia del prodotto formativo in considerazione della complessità del suo specifico contenuto. Il professionista, sulla base delle richiamate indicazioni, valuta e decide di partecipare.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

 

Vorrei conoscere il mio debito di crediti ECM per il biennio 2011-2013. Sono un'ostetrica libero professionista, mi sono laureata il 30 marzo 2011 e ho partorito il 12 settembre 2012. Non ho partecipato, dopo la laurea a nessun evento che rilasciasse crediti ECM.

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Romina Forchettino
Ostetrica

 

Per i professionisti sanitari con l’obbligo di iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale, l’obbligo formativo decorre dall'anno successivo all’iscrizione all’Ordine/Collegio professionale. Inoltre nel suo caso, trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1.204 (astensione obbligatoria) e successive modificazioni in relazione alla quale la normativa ECM prevede l’esonero dall’obbligo di acquisizione dei crediti ECM, nel suo caso, per l’intero anno 2012. Pertanto dovrà acquisire 50 crediti formativi per l’intero anno 2013.

 

aprile 2013

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

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