La Commissione risponde

a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua



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Gradirei un chiarimento sul massimale dei crediti FAD per il triennio 2011/2013.

Si parlava di un massimo 90 sui 150 previsti ma la disposizione non è chiara.

Annarosa Marchetti

Medico di Medicina generale

 

Per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio non vi è un numero massimo di crediti acquisibili per tutte le tipologie di operatori sanitari fatto salvo per gli infermieri professionali per i quali tale tipologia di formazione non può eccedere complessivamente per il 60% del monte crediti ottenibile nel triennio (90 crediti su 150). Sull’argomento si rinvia al documento “criteri per l’assegnazione dei crediti ECM pagina 15, nota 4).

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Considerato un evento, comprensivo di giornate di teoria e giornate di pratica, sarebbe possibile svolgere la parte pratica (si tratta di esercitazioni pratiche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti) in strutture convenzionate con il provider, come ospedali e cliniche private, essendo il Provider accreditato per eventi residenziali?

Rosaria De Luca

Legale rappresentante Istituto di Formazione Srl

 

Si, ma deve essere specificato con estrema chiarezza tutto il processo formativo, il luogo e la data di svolgimento dell’evento.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Sono una dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2011 ho acquisito 18 Crediti ECM a fronte dei 25 richiesti per anno nel triennio 2011/2013, quindi con una carenza di 7 Crediti. Nel 2012, per colmare la mancanza di questi 7 crediti, posso acquisirne 82, anziché 75 come suggerisce la normativa, [50+32 (Crediti anno in corso) + (Crediti anno 2011)]?

Maria Antonietta Piras

Fisioterapista

 

Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua

 

Può acquisire crediti formativi flessibili solo se libero professionista (Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012).

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Un corso di formazione universitario di 60 ore in aula e 60 ore FAD, max 30 partecipanti, con una prova pratica e un esame finale, che determina l'acquisizione di 20 crediti formativi Universitari, come può essere considerato relativamente all'assolvimento dell'obbligo annuale ECM?

Il corso predisposto dall'Università degli studi di Macerata è definito di "Alta Formazione" e si esplica più o meno in un semestre. Un corso simile se regolarmente autorizzato dalla Commissione ECM, darebbe moltissimi crediti formativi, i quali sarebbero più che sufficienti per coprire l'obbligo annuale (50 Crediti formativi) di un dipendente della Sanità. Come valutarli?

Roberta Micucci

Servizio Formazione ASUR AV3 Civitanova Marche

 

Il corso universitario indicato non può essere considerato utile ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi ECM.

I crediti formativi ECM devono essere accreditati da un Provider (pubblico o privato) che provvede ad inserire l’evento nel proprio piano formativo e poi lo registra prima (almeno un mese) dall’inizio del corso.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Se "I crediti ottenibili attraverso convegni, congressi, conferenze, simposi, gruppi di miglioramento, attività di ricerca, docenze e tutoring non possono superare complessivamente il 60% delle attività formative, cioè 90 crediti nel triennio", notizia che a noi medici è giunta solo ora, perché nessuno, né il Ministero della Salute, né l'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri, né tantomeno la Commissione ECM ce lo ha mai comunicato o ha diffuso la notizia, ebbene, come si acquisiscono i restanti 60 crediti? 

Stefania Valenza
Medico

 

Si rimanda alle informazioni contenute alla pagina 6 del documento denominato “Criteri per l'assegnamento dei crediti ECM” approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 Gennaio 2010.

Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 10 tipologie:

  1. 1)    formazione residenziale
  2. 2)    convegni e congressi
  3. 3)    formazione residenziale interattiva
  4. 4)    traninig  individualizzato (FSC)
  5. 5)    gruppi di miglioramento o di studio ,commissioni, comitati (FSC)
  6. 6)    attività di ricerca
  7. 7)    audit clinico e/o assistenziale
  8. 8)    autoapprendimento senza tutoraggio
  9. 9)    autoapprendimento con tutoraggio
  10. 10)  docenza e tutor.

 

Per le tipologie di cui ai punti 2,5, 6 e 10 il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennale ottenibile  da un singolo operatore sanitario (90 crediti su 150).

Pertanto la notizia richiamata è corretta.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Un medico generico, anche libero professionista, non medico di medicina generale, come fa ad acquisire i crediti ECM, dal momento che la stragrande maggioranza dei convegni sono accreditati solo per precise specializzazioni o per Medici di Medicina Generale?

Stefania Valenza

Medico

 

I professionisti sanitari privi di specializzazione possono acquisire i crediti formativi ECM consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM cercando gli eventi rivolti all’area interdisciplinare. 

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 
Mi risulta che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua abbia discusso ed in parte scritto, di una possibilità futura per cui un ente privato o pubblico registrato formalmente come Provider possa essere coinvolto, magari come soggetto consultivo o propositivo, nelle attività di perfezionamento della normativa per l'ECM. Esiste una procedura da seguire o che possiate indicare a tal proposito? Non credo che occorra un sindacato dei Provider, ma mi costa che Federcongressi, come espressione significativa ed autorevole di un gruppo che raccoglie molti Provider ed il loro indotto, sia riuscita a far passare delle modifiche al regolamento (numero di crediti per eventi oltre 200 partecipanti a patto che venga rilasciato ed acquisito il test di apprendimento e di gradimento). Consapevole che qualsiasi modifica o nuova introduzione normativa migliorativa del sistema dipenda in primis dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ma soprattutto dalla successiva approvazione in Conferenza Stato-Regioni, procedura per cui occorre tempo, cosa potrei fare personalmente o fare insieme ad altri colleghi per aver voce in capitolo?

Daniele Perrelli

J&B Srl

 

L’opportunità sarà consentita solo con l’istituzione della Consulta Nazionale della Formazione Permanente dove è prevista la partecipazione di rappresentanze qualificate di tutti gli stakeholder del sistema (Aziende sanitarie e ogni altra Istituzione sanitaria, OO.SS delle categorie coinvolte, Società Scientifiche, altri Provider, Associazioni di tutela dei malati), al fine di realizzare periodici confronti sulle scelte, sui risultati conseguiti e sui progetti di miglioramento (Accordo Stato–Regioni del 1° Agosto 2007).

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Vorremmo sapere se, per provvedere alla richiesta di accreditamento standard, è necessario ricevere una mail nella PEC o è possibile farlo sin d'ora inviando ad Agenas la domanda di accreditamento più il modello di relazione di attività svolta. Inoltre, per quest'ultimo modello, non ci è ben chiaro quanto richiesto nella sezione obiettivi formativi. Quali sono da indicare?

Invece per quanto riguarda il piano formativo chiedete di indicare la percentuale di eventi svolti: come possiamo indicarli se il secondo anno non è ancora terminato?

Tatiana Campostrini

Studio Progress Snc

 

Al fine di provvedere alla domanda di accreditamento standard, occorre, previamente, ricevere una comunicazione via PEC nella quale la Segreteria della Commissione nazionale per la Formazione Continua comunica che, dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, si dispone di 90 giorni per procedere alla formalizzazione della domanda di accreditamento standard.

Tale domanda può essere presentata accedendo alla propria area riservata selezionando la voce di menù  accreditamento standard.

All’interno della funzione le sarà richiesto di:

  • allegare la domanda autografa, firmata digitalmente dal legale rappresentate
  • dichiarare che le informazioni presenti a sistema sono aggiornate; qualora invece la documentazione sia da aggiornare, può  apportare le modifiche/integrazioni utilizzando la funzione aggiornamento e successivamente validare la richiesta di accreditamento standard (fermo restando il predetto termine di 90 gg. per l’operazione complessiva di validazione della richiesta)
  • allegare relazione sull’attività formativa svolta riferita all’anno in corso (dal  1 gennaio dell’anno in corso sino alla data di validazione della domanda di accreditamento standard) utilizzando lo schema della relazione annuale (cfr. documento pdf presente nel sito Agenas, nella sezione moduli e documenti)
  • validare la richiesta di accreditamento standard.

L’ordine dell’attivazione delle verifiche decorre dalla validazione della domanda.

I termini contenuti nella suddetta comunicazione decorrono dalla data di ricezione.

 

Per quel che riguarda gli obiettivi formativi da indicare, essi sono riportati alle pagine 15 e 16 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 19/04/2012, concernente il sistema di formazione continua in medicina – linee guida per i manuali di accreditamento provider, crediti formativi triennio 2011/13, Ordini, Collegi e Associazioni professionali, Federazioni, sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti - nonché nella sezione moduli e documenti del sito Agenas (ape.agenas.it/ProviderModuliDoc.aspx).

Da ultimo, circa il piano formativo, la percentuale di eventi da indicare riguarda il rapporto tra gli eventi inseriti e quelli effettivamente svolti al momento della richiesta di accreditamento standard.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Se un'azienda farmaceutica sponsorizza un evento ECM residenziale con reclutamento diretto può entrare in merito ai servizi di sola logistica? Potrebbe, per esempio, scegliere la sede congressuale dell'evento e l'hotel per i partecipanti?

Ginevra Zacco Giovannelli

Bristoll-Myers Squibb

 

Tale fattispecie è consentita, rispettando, anche nella scelta della sola logistica, i limiti posti dalla normativa ECM (cfr. Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard: link regolamento).

Si rammenta in proposito che la pubblicità e le attività promozionali non devono interferire né disturbare sotto qualsiasi forma l’attività ECM. È vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario nelle sedi di attività ECM; è invece consentito che attività di pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi medici prodotti da aziende pubbliche e private possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all’ECM.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Vorrei sapere come poter conoscere il numero di crediti formativi effettivamente conseguiti. Se poi non ci dovesse essere una corrispondenza tra quelli che il professionista ritiene di avere e quelli effettivamente registrati come si deve comportare il professionista? Può contestare o meno?

Monica Fedeli Luzi

Dipendente Azienda Sanitaria

 

La certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento, come confermato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, è un’attività di pertinenza di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni. Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS: si tratta dell’organismo deputato alla gestione dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni, i dati necessari affinchè gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti. In riferimento a ciò è stato attivato uno specifico progetto tra l’Agenas/Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed il CoGeAPS stesso. Trattandosi di attività in corso di perfezionamento, anche le procedure di call center per la certificazione dei crediti da parte di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni sono in via di definizione.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Mi è stato detto in università che i crediti ECM non sono necessari durante il corso di specialità, quindi inizio ora e vorrei capire quanti crediti devo acquisire questo anno e per il triennio 2011/2013.

Inoltre, esiste un sistema per monitorare i crediti acquisiti, come un sito cui "loggarsi" e vedere la propria situazione crediti?

Alessandro Orrù

Specialista in oncologia

 

Con riguardo al triennio 2011/2013, l’Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012 ha ritenuto opportuno confermare il debito complessivo di 150 crediti da acquisire per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25, massimo 75). Il documento è reperibile al seguente link: http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf.

 

Per ciò che concerne la certificazione dei crediti, il richiamato Accordo prevede che ad essa provvederanno Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni. Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS: si tratta dell’organismo deputato alla gestione dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni, i dati necessari affinchè gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti. In riferimento a ciò è stato attivato uno specifico progetto tra l’Age.Na.S./Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed il CoGeAPS stesso. Trattandosi di attività in corso di perfezionamento, anche le procedure di Help Desk per la certificazione dei crediti da parte di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni sono in via di definizione. 

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

È vero che tra gli ECM ottenuti in un anno c'è una percentuale massima tollerata di ECM ottenuti da corsi sponsorizzati?

È sempre valida anche la regola che i corsi FAD possono essere al massimo l'80% degli ECM?

Maria Luisa Cevolani

Medico

 

Il limite massimo é di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto e - all’atto della compilazione del report contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM – deve essere indicato dal provider il nome dello sponsor. In proposito, si rimanda alla determina del 18 Gennaio 2011 Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali).

Per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio non vi è un numero massimo di crediti acquisibili per tutte le tipologie di operatori sanitari fatto salvo per gli infermieri professionali per i quali tale tipologia di formazione non può eccedere complessivamente per il 60% del monte crediti ottenibile nel triennio (90 crediti su 150) Si rimanda al documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM" pagina 15, nota 4.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

L'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 prevede la possibilità, per tutti i professionisti, di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti. Non mi è chiaro se si tratta di 45 crediti eccedenti i 150 (oppure eccedenti i 90 considerato che l'Accordo Stato-Regioni del 2009 consentiva la possibilità riportarne fino a 60 dagli anni precedenti) o se, semplicemente, si riportano i crediti posseduti fino ad un massimo di 45.

Gabriella Tatone
Referente per la Formazione per l'Azienda Sanitaria Locale Torino 1

 

Dal triennio 2005/2007 il professionista, che ha acquisito 60 crediti formativi, può detrarli dal numero di crediti complessivo (150 crediti) relativo al successivo triennio (2008/2010) e acquisire 90 crediti formativi. Tale misura consente di detrarre ulteriormente dal triennio in corso (2011/2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 crediti formativi. Il professionista sanitario che non ha proceduto ad acquisire i crediti secondo la descrizione di cui sopra, avrà l’obbligo di acquisire l’interezza dei 150 crediti per il triennio in corso.

 

Non si tratta, quindi, di crediti eccedenti il debito formativo complessivo bensì di crediti posseduti nel triennio precedente, a patto che, come sopra ricordato, si sia adempiuto l’obbligo formativo nella sua interezza.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Se il Direttore sanitario di una casa di cura privata, non esercita più la professione medica (visite mediche o in reparto ecc...), cioè non esegue più diagnosi e cura, deve avere lo stesso i crediti formativi?

Jean Kassirj
Direttore sanitario Casa di Cura Villa Regina

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 502/1992, artt. 16 bis – sexies, ed in particolare dell’art. 16 quater, “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale […]. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale”.

Da ultimo, a norma del comma I dell’art. 16 quinquies del sopra citato decreto legge, rubricato con il titolo di “Formazione manageriale”, la formazione continua è requisito indispensabile per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale.

Da ciò consegue che il Direttore sanitario di una casa di cura privata, sebbene non provveda più ad esercitare la funzione di medico in senso stretto, è, in ogni caso, tenuto ad adempiere l’obbligo del conseguimento dei crediti ECM.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Mi interesserebbe conoscere le modalità per ottenere l’accreditamento di crediti ECM a seguito di pubblicazioni scientifiche, come risulta dal documento dei criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 (Rif. Pag. 4 Altre forme di ECM e pag. 13, punto b, attività di ricerca non pianificate da un Provider ma che danno esito a pubblicazione scientifiche).

Laura Gilardi
Medico assistente dell'Istituto di Oncologia Milano

 

Il documento riguardante i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” riporta, alla pagina 13, la tabella dei crediti formativi previsti per le pubblicazioni scientifiche, la cui attribuzione è demandata all’Ordine o Associazione professionale.

Sul punto giova ricordare che, per quel che riguarda la certificazione dei crediti, e quindi in stretta prassi l’ottenimento degli stessi da parte del professionista sanitario, l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 prevede che ad essa provvederanno Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni.

Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS.

Si tratta dell’organismo deputato alla gestione dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni, i dati necessari affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Premesso che tutti i medici, compresi i liberi professionisti, sono tenuti ad acquisire i crediti ECM, come possono essere accreditati nel campo delle loro specifiche competenze, i cosiddetti Medici Estetici (che ormai costituiscono una straripante moltitudine), visto che la Medicina Estetica non è una specializzazione e non risulta alcuna equipollenza o affinità con altre discipline riconosciute?

Raffaele Lopreiato
L'Orsa Maggiore

 

La Medicina Estetica non risulta regolata.

Può, in termini generali, intendersi come quella branca della medicina che si occupa di correggere o eliminare gli estetismi del viso o del corpo senza ricorrere ad interventi invasivi chirurgici, bensì attraverso una serie di trattamenti poco invasivi che consentono una ripresa delle normali attività quotidiane in breve tempo. È dunque di competenza dei professionisti in possesso di un titolo di formazione di base di medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione.

L’offerta formativa di riferimento, conseguentemente, è quella indirizzata ai medici chirurghi abilitati.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Vorrei sapere in che percentuale possono essere acquisiti i crediti FAD rispetto a quelli organizzati dalla ASL.

Esiste una norma precisa al riguardo?

Circolano al riguardo notizie fra le più disparate, come ad esempio che i crediti FAD non possano superare il 35% del totale ed il restante 65% debba essere acquisito tramite i corsi residenziali organizzati dalla ASL.

G. Geusa
Medico di famiglia

 

Per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio non vi è un numero massimo di crediti acquisibili per tutte le tipologie di operatori sanitari, fatto salvo per gli infermieri professionali per i quali tale tipologia di formazione non può eccedere complessivamente per il 60% del monte crediti ottenibile nel triennio (90 crediti su 150).

Si rimanda al documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM” pagina 15, nota 4. 

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Anche a nome dei miei colleghi dell’Università Politecnica delle Marche, richiedo gentilmente il parere circa:

  • la possibilità di associare crediti ECM alla funzione di "Guida di Tirocinio" con incarico formalizzato dall'Università e svolta presso le strutture sanitarie convenzionate (sulla base di norme nazionali, tenuto conto che l'attuale Regolamento ECM regionale sembra non prevedere tale possibilità)
  • l’identificazione del Provider di riferimento (Università o Regione o Azienda ospedaliera-universitaria o altre strutture del Servizio Sanitario Regionale)
il numero massimo di crediti ECM attribuibili per un incarico annuale.

Giovanni Mazzoni
Coordinatore Attività formative pratiche e tirocinio clinico

 

La questione verrà sottoposta alla Sezione IV “Indicazione e sviluppo obiettivi formativi nazionali e coordinamento di quelli regionali” della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, competente della materia.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

I corsi FAD (ma anche gli eventi congressuali accreditati ECM) spesso indirizzati solo ad alcune specialità, quando prevedono anche "medicina generale-medici di famiglia" sono da intendersi aperti a tutte le specialità? In caso contrario, chi non ha alcuna specializzazione come fa ad ottenere i crediti? Ne esistono pochissimi aperti genericamente alla figura di medico chirurgo.
Tra l'altro spesso eventi, ad esempio, di cardiologia o di ortopedia, interessanti per la mia specializzazione in medicina dello sport, non sono accreditati per tale specializzazione.

Stefania Valenza
Medico

 

Al fine di ottenere i crediti formativi ECM obbligatori ai sensi degli artt. 16-bis e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992, i professionisti sanitari privi di specializzazione possono cercare gli eventi rivolti all’area interdisciplinare consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Desidererei avere maggiori chiarimenti in merito alla possibilità di far entrare in sala ECM gli operatori di aziende sanitarie come "uditori" e soprattutto vorrei sapere se c'è una risposta scritta in qualche FAQ pubblicata sul portale dell'Agenas.

Infatti, molte volte sentiamo dire che qualcuno li lascia accedere e altre volte invece viene imposto esplicito divieto. Vorrei quindi poter rispondere con una maggiore sicurezza e soprattutto vorrei avere in mano gli strumenti necessari per dare notizie certe.

Paola Pelassa
Libera Professionista

 

Nessuna FAQ né tantomeno la normativa ECM prende in esame la figura degli “uditori”. Occorre tener presente che il principio fondamentale alla base della disciplina del conflitto di interessi, della pubblicità e della sponsorizzazione è tuttavia quello per cui lo svolgimento della attività ECM deve avvenire in maniera del tutto indipendente rispetto alla influenza di interessi commerciali, diretti ed indiretti.

Principio che risulta confermato e corroborato dal nuovo Accordo Stato-Regioni approvato in data 19 aprile 2012. Non solo, ma va precisato che nell’aula dove si svolge l’evento, oltre al docente ed eventualmente ad un tutor, possono essere presenti i partecipanti destinatari della formazione continua.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

È possibile che costi di più accreditare un evento che sostenere i costi del Relatore?

Stefano Zangrando
Dipendente Azienda Sanitari

 

L’importo per l’accreditamento delle specifiche attività formative è individuato dal Decreto Ministeriale 26 Febbraio 2010 nella misura di euro 258,22. Nulla è previsto invece alcun riferimento alla misura dei costi per i relatori.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Gradirei avere gentile conferma dei termini di invio del contratto di sponsorizzazione da parte dello Sponsor al Provider. È obbligatorio da parte dello Sponsor inviarlo al Provider entro 30 giorni prima della data dell'evento ECM? Durante la Conferenza di Cernobbio dell'ottobre scorso si è detto che il Provider può inserirlo entro il giorno prima dell'evento ECM. Non trovo una risposta univoca da parte dei Provider e quindi per questo vi interpello.

Anna Maria Agostini
Dipendente Azienda Farmaceutica

 

L’inserimento o la modifica nel sistema informatico dei contratti di sponsorizzazione possono essere effettuati fino al trentesimo giorno antecedente lo svolgimento dell’evento.

In occasione della terza Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, tenutasi a Cernobbio lo scorso ottobre, è stato comunicato che le modifiche del contratto inserito, effettuate fino a dieci giorni prima dello svolgimento dell’evento, sarebbero state consentite ma, altresì, storicizzate nel sistema informatico, e rese a disposizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua per ogni valutazione, controllo e/o provvedimento.

 

Si rammenta che, dal nono giorno precedente l’evento, è esclusa ogni modifica. Eventuali deroghe potranno riguardare:

  • inserimento dei contratti con Sponsor, già indicati all’atto della compilazione della form (inserimento senza autorizzazione della Segreteria o della Commissione Nazionale per la Formazione Continua), e comunque entro e non oltre 90 giorni successivi alla data di inizio dell’evento
  • variazioni connesse a intervenuti motivi di carattere oggettivo (calamità naturali, ordinanze di Istituzioni pubbliche, ecc.).

Tali deroghe potranno essere eventualmente consentite previa autorizzazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Lavorando in Svizzera e seguendo corsi di aggiornamento qui (naturalmente senza ECM), sono obbligata a conseguire ECM in Italia?

Teresa Ruberto

 

Gli operatori sanitari che operano all’estero non hanno obbligo di acquisizione di crediti ECM in Italia.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Mi sono laureata in Ostetricia a fine aprile 2011, ma attualmente sono purtroppo ancora disoccupata. Mi chiedevo se un disoccupato ha l'obbligo (dovendosi autofinanziare) dell'educazione continua in medicina.

In caso affermativo quanti sono i crediti ECM minimi annui da raggiungere? Prego citare la normativa di riferimento.

Giuseppina Ferraro
PCO

 

Il numero di crediti da acquisire in un triennio è pari a 150. Gli operatori sanitari sono tenuti ad aggiornarsi come meglio specificato nell’art. 16 quater D.Lg 502/1992.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 



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