La Commissione risponde

a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua



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È possibile reperire una fonte nella quale sia dichiarato se il Provider può essere anche Sponsor? Mi spiego meglio. Un Provider vuole organizzare un corso su un tema che ritiene molto importante per i professionisti. Non ci sono Sponsor commerciali, non c'è quota di iscrizione. L'unico Sponsor è il Provider stesso.

È fattibile? Se sì, nell'inserimento della domanda RES cosa bisogna indicare? Sponsor: si o no? Se no, bisogna indicare che ci sono altre fonti di finanziamento oppure bisogna indicare che non ci sono finanziamenti e quindi inserire l'autocertificazione?

Paola Pelassa
Libera Professionista

 

Sponsor è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi ad un Provider in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. Sponsor e Provider sono dunque soggetti che perseguono finalità del tutto distinte e non cumulabili. Il primo, l’interesse commerciale; il secondo, l’offerta formativa. I due ruoli non possono essere confusi.

Non a caso le Linee Guida per i Manuali di accreditamento  dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard (reperibili al seguente link) prevedono che nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici (Sponsor) possa organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM.

Queste regole valgono anche per i Partner legati da contratto ai Provider. Si configura, invece, “altro finanziamento” quando un qualunque soggetto non chieda al Provider alcuna pubblicità in cambio del proprio contributo economico per lo svolgimento di un evento (cfr. anche FAQ 3.6).

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

La nostra impresa propone sul mercato strumentazione e reagenti per le analisi cliniche di laboratorio. Talvolta capita di invitare operatori della Sanità Pubblica a dei Convegni di Medicina di Laboratorio coprendo le spese d’iscrizione, viaggio e pernottamento.

Come da nostro Codice Etico, inviamo sempre una lettera al rappresentante legale dell'Ente (normalmente il Direttore Generale) di autorizzazione alla partecipazione di un operatore del Servizio di Laboratorio, chiedendo di conoscere il nome da loro scelto a partecipare. Solo dopo autorizzazione, procediamo all'iscrizione e agli accordi per l'accoglienza dell'operatore.

La domanda è: i crediti così ottenuti dall'operatore sono da considerarsi "sponsorizzati"? Vanno, pertanto, conteggiati nella quota permessa del 30% sul totale dei tre anni?

Emilio Ticozzi
D-GROUP SpA

 

La ratio sottesa alla disciplina del reclutamento diretto è quella di evitare il conflitto di interessi. Tale ultima condizione può verificarsi in quanto un soggetto Sponsor di un evento (anche solo potenzialmente) instauri un rapporto intuitu personae con il partecipante, così da inficiare l’indipendenza della attività formativa erogata dal Provider. Nel caso di specie, l’elemento della “personalizzazione” dell’invito non risulta presente. Si ritiene, dunque, che i crediti conseguiti non debbano essere considerati sponsorizzati, né rientranti nel limite previsto dalla Determina del 18 gennaio 2011.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

È possibile per i Provider che abbiano effettivamente onorato il requisito di dotarsi di un sistema informatico per la gestione degli eventi ECM, poter avere esposti da Agenas dei web services per evitare di imputare i dati di accreditamento eventi due volte (una nel sistema informatico del Provider e una in quello di Agenas)?

Alessandra Stranges

Responsabile Formazione Interna Srl

 

Attualmente non sono disponibili web services per acquisire dati dell’accreditamento del Provider. Sono in fase di studio e probabilmente saranno disponibili in un prossimo futuro.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Un fisioterapista dipendente di una struttura privata convenzionata con il SSN e non esercitante la libera professione, è tenuto ad autofinanziarsi i corsi ECM oppure lo deve fare il datore di lavoro? Se sì, in che percentuale? Prego citare la normativa di riferimento.

Fabiola Zaccaria

Fisioterapista

 

Per i fisioterapisti dipendenti da struttura privata convenzionata, così come per gli altri operatori sanitari dipendenti dalle stesse strutture, non viene applicata la disposizione, prevista dalla conferenza Stato – Regioni del 01/08/2007, secondo il quale le risorse pubbliche disponibili per garantire alle aziende sanitarie l’acquisizione dei crediti da parte degli operatori sanitari dipendenti, è pari all’1% della massa salariale dei dipendenti operanti all’interno del SSN.

Tuttavia, nel CCNL di comparto 2002/2005, tutt’ora vigente, siglato dall’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP), è prevista la possibilità per i dipendenti di usufruire di permessi retribuiti per partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale attinenti alla materia di pertinenza (Art. 34). Tra questi corsi, ai sensi dell’art. 35 del suddetto accordo, sono previsti anche i corsi ECM e le aziende sanitarie devono favorirne e garantirne l’acquisizione ai sensi dell’art. 34.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

C'è un numero massimo di crediti ECM che si possono ottenere attraverso l’evento FAD?

Valeria Canetti

Centro ISAH

 

Premesso che ad ogni evento non possono essere attribuiti dal Provider più di 50 crediti ECM, non ci sono limiti all’acquisizione nel triennio, da parte dei discenti, ad eccezione di quanto previsto per gli infermieri professionali per i quali il numero massimo dei crediti ottenibili con la FAD non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennale (n. 90 crediti formativi su 150) in attesa della definizione del dossier formativo.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

La nostra azienda intende sponsorizzare un evento in fase di accreditamento. Anche il Provider dell'evento risulta in fase di accreditamento (era accreditato sul vecchio sistema). L'evento si svolgerà a fine aprile e il Provider ci spiega che non avrà la certezza di riuscire ad essere accreditato in tempo. In tal caso, l'evento non verrà accreditato ECM? Quali sono le garanzie formali per lo Sponsor?

Esiste qualche disposizione ufficiale che regolamenta le attività dei Provider in fase di accreditamento?

Marlene Mulet

Abbott

 

L’aspirante Provider può usufruire del preesistente sistema di accreditamento eventi in veste di organizzatore in attesa della definitiva risposta per l’accreditamento in veste di Provider.

Quindi nulla osta ad inserire un evento che potrà svolgere regolarmente con le regole del sistema di accreditamento degli eventi.

Se l’aspirante Provider non conosce la procedura descritta, può chiamare il Call Center al nr. 06 42749600 – selezione n. 1 per avere qualche ragguaglio di massima.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Come si comporta un Sanitario domiciliato per un lungo periodo all'estero che rimane iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici? È obbligato a conseguire ECM? In quale paese? Se frequenta corsi solo nello stato dove al momento risiede, questi sono riconosciuti in toto o con limitazioni?

Massimo Iacobuzio

Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Lecco

 

Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge n. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo ECM. Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 
I Medici che esercitano esclusivamente discipline quali:
  • cure palliative
  • medicina delle dipendenze
  • psicoterapia
A quali tipologie di eventi ECM devono/possono partecipare per mantenere la congruenza del loro dossier formativo, non esistendo le summenzionate discipline nell'elenco attualmente disponibile?

Valeriza Canetti

Centro ISAH

 

Premesso che le richiamate attività professionali non costituiscono discipline nell’ambito delle professioni sanitarie mediche e non sono, pertanto, riportate nell’elenco, spetta al medico, in base alla specializzazione posseduta e all’attività esercitata scegliere gli eventi più congruenti con il proprio percorso formativo, con gli obiettivi della struttura in cui opera ed in linea con un efficace aggiornamento professionale nel panorama dell’offerta formativa riferita alle aree di intervento formativo di cui all’elenco riportato nell’ultimo Accordo Stato-Regioni che a breve sarà reso pubblico.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

La presente per chiedere cortesemente se è prevista una edizione 2012 del Bando "Sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative nella formazione continua". Il Bando sarà pubblicato? Se sì, quando?

Stefania Uguccioni

ITALBIOTEC

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua procederà alla pubblicazione del nuovo bando di ricerca e sviluppo per l’anno 2012 non appena saranno formalizzate le procedure giuridico-economiche da adottare in merito.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Una società che commercializza prodotti medicali può invitare ad un corso ECM un operatore sanitario e pertanto sostenere le spese di iscrizione? E nel qual caso è sufficiente una lettera di invito all'Ente?

Elisa Paciotti

SIRIS SpA

 

La possibilità che una società inviti ad un corso ECM un operatore sanitario, sostenendone le spese di iscrizione, non può ritenersi esclusa. La regolamentazione della materia è contenuta nel Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo Stato-Regioni del 5  Novembre 2009, nella Determina sul reclutamento diretto del 18 gennaio 2011 e nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012. Per “reclutamento” si intende il rapporto diretto tra lo Sponsor e il partecipante all’evento formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per la partecipazione all’evento formativo stesso e che possono essere rappresentati dall’esonero del costo dell’iscrizione al corso, ai costi relativi, ai trasferimenti ed ai pernottamenti. Tale fattispecie non si configura nell’ipotesi in cui la lettera di invito sia indirizzata all’Ente, e non all’operatore sanitario, in quanto, rebus sic stantibus, verrebbe a mancare un rapporto intuitu personae (diretto) tra lo Sponsor ed il discente.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Recentemente nel compilare il report di un evento in cui ero Presidente mi si richiedeva di segnalare la professione o più professioni dei partecipanti: è cambiato qualcosa? Per spiegare meglio il mio dubbio: un professionista sanitario che ha due lauree (es. In Tecniche Audiometriche e in Logopedia) può acquisire i crediti per entrambi le professioni nel medesimo evento?

Lorena Ferdenzi

Ordine, collegio ed associazione professionale

 

La questione è argomento di discussione da parte della Commissione Nazionale e quindi non son in grado di dare una risposta definitiva.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

Nel regolamento in tema di sponsorizzazioni e conflitto di interesse si dice che lo Sponsor non può essere presente in aula facendo però solo riferimento alla sua presenza sotto forma di materiale, loghi, nomi commerciali dei farmaci etc etc. Mi confermate però che anche le persone fisiche, riferite alle aziende che sponsorizzano un evento ECM, NON possono entrare in sala durante le ore di formazione?

Alessandra Meda

ARETRÈ

 

Una delle più rilevanti finalità sottese alla disciplina ECM è quella di salvaguardare l’indipendenza del contenuto formativo in favore dei discenti. La partecipazione delle persone fisiche legate a qualunque titolo con soggetti portatori di interessi commerciali deve risultare coerente con tale finalità. Si ritiene, pertanto, che tale presenza non possa essere consentita in quelle occasioni in cui, per le modalità di svolgimento dell’evento e per il limitato numero di partecipanti, possa pregiudicare l’indipendenza del contenuto formativo dell’evento e sia tale da porsi in contrasto con i limiti previsti dalla normativa ECM. Nel contesto richiamato, infatti, la presenza di persone legate alle aziende sponsorizzanti costituisce elemento di limitazione dell’espressione di criticità in merito alle materie trattate da parte di docenti e/o discenti. Può, al contrario, ritenersi consentita nelle manifestazioni di natura convegnistica (es. congressi, simposi…) caratterizzate dall’elevato numero dei partecipanti. In tali circostanze, comunque, la presenza della persona fisica legata allo Sponsor deve essere tale da non porsi in contrasto con la normativa ECM e dunque non può costituire un limite, anche solo potenziale, alla partecipazione attiva e critica dei docenti e/o discenti al corso.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 

 

L'accordo Stato Regioni di cui parla Maria Linetti nel forum: "La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel confermare il debito formativo di 150 crediti anche per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75), prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008/2010) fino a 45 crediti. Tale determina deve essere però ratificata con l’approvazione del nuovo Accordo Stato Regioni; soltanto dopo tale approvazione la segreteria potrà procedere con la pubblicazione. " È stato siglato? E se sì, dove lo posso trovare?

Vladimiro Mettifogo

Medico Psichiatra

 

Sì, l’Accordo è stato siglato il 19 aprile 2012 e sarà pubblicato nel sito ECM al termine delle procedure di registrazione.

Maria Linetti

Maria Linetti
Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua
 



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