a cura di Raffaele d'Ari
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Il Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) per tutte le categorie professionali sanitarie, è iniziato il 1° gennaio 2002, dopo un periodo di sperimentazione di circa un anno e mezzo. Nel 2012 la fase a regime compie quindi dieci anni.
Questo evento coincide con l’insediamento, per il triennio 2012/2015, della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella composizione fissata dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, recepito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’insediamento della nuova Commissione è il momento ideale per tracciare un breve bilancio dell’attività della Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel decennio.
È iniziato infatti un nuovo ciclo con l’attribuzione delle competenze in materia di formazione continua all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nell’ambito della quale è stata trasferita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
In questo contributo si cercano di ricordare i primi anni di attività, ossia il periodo “pionieristico”: quello della prima Commissione a 10 componenti più 2 vice presidenti ed il Ministro della Sanità con funzioni di Presidente, che ha operato dal luglio 2000 al luglio 2002 e quello della prima Commissione ricostituita con trenta componenti (25 membri più 4 vice presidenti e il Ministro), ai sensi del decreto legge 7 febbraio 202, n. 8 convertito dalla legge 4 aprile 2002, con D.M. 5 luglio 2002 e che ha operato per oltre cinque anni.
Una premessa è necessaria:
l’Educazione Continua in Medicina
è stata introdotta
nell’ordinamento dal decreto
legislativo 229 del 19 giugno
1999 in base ad una ardita e coraggiosa
interpretazione di un nebuloso
principio contenuto nella legge delega,
che ha consentito di disciplinare
materia peraltro già
all’attenzione del
Parlamento.
Il merito della sua introduzione
nell’ordinamento italiano è,
quindi, del legislatore delegato
del 1999; è certamente da
escludere che il Parlamento, quando ha
elaborato i principi e i criteri
direttivi della delega legislativa in
materia di formazione, avesse inteso
disciplinare la formazione
continua; peraltro, è
estremamente problematico individuare
fra i principi direttivi della delega
quello al quale si è fatto
riferimento per la formazione
continua.
Infatti il Parlamento si era limitato
ad enunciare, al punto V)
dell’articolo 2 della legge di
delega (la 419 del 1998), la generica
esigenza di “garantire la
razionalità e la economicità
degli interventi in materia di
formazione e di aggiornamento del
personale sanitario, prevedendo la
periodica elaborazione da parte del
Governo, sentite le Federazione degli
ordini, delle linee guida rivolte alle
amministrazioni
competenti..”. Questa frase,
di incerta interpretazione, ha
consentito comunque di disciplinare nel
decreto legislativo la formazione
continua, non senza difficoltà
tanto che gli articoli originari
proposti dal Ministero della
Sanità sono stati, poi,
necessariamente e drasticamente
ridotti, come numero e contenuto, per
evitarne lo stralcio da parte della
Presidenza del Consiglio, che non era
affatto convinta della possibilità
di disciplinare la materia con il
decreto delegato per difetto di un
univoco criterio nella legge di delega.
Questa lunga premessa per affermare che la formazione continua in medicina, ancorché condivisa da tutte le forze politiche come esigenza fondamentale sia per il professionista sanitario sia per il cittadino/utente, è stata istituzionalizzata in Italia esclusivamente per la lungimiranza e il coraggio del Ministro della Sanità di allora (Rosy Bindi) e dei suoi collaboratori dell’Ufficio legislativo (Renato Balduzzi) e degli altri uffici ministeriali competenti.
Il decreto legislativo 229 del 1999 ha operato una sostanziale rivoluzione nel settore, ovvero ha unificato nella formazione continua l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. La formazione continua si è trasformata così da “spontanea” a “mirata”, da “affidata alla sensibilità e alla responsabilità del singolo” ad “obbligatoria”.
Il sistema di formazione continua, disciplinato dal d.l. 229 e regolamentato dalla Commissione nazionale, si caratterizza per alcuni aspetti particolari che lo differenziano da tutti i sistemi di formazione continua esistenti negli altri Paesi con sistemi sanitari avanzati.
Le caratteristiche più rilevanti che fanno del sistema italiano l’unico esempio nel mondo sono:
Questa rivoluzione, che ha coinvolto e coinvolge rilevanti interessi professionali ed economici, è stato possibile attuarla per una intuizione di fondo del legislatore delegato: stabilire pochi principi generici rimettendo ad un organismo tecnico “super partes” la concreta elaborazione delle regole e la gestione del programma: la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Oltre l’autorevolezza in materia dimostrata dai suoi componenti, uno dei motivi principali che hanno determinato la collaborazione nella costruzione del sistema di tutti i soggetti a vario titolo interessati alla formazione nella costruzione del sistema è stata certamente la “terzietà” del nuovo organismo rispetto ai soggetti istituzionali coinvolti nel mondo dell’ECM.
In particolare rispetto ai Ministeri della Salute e dell’Istruzione, Università e della Ricerca, alle Regioni, agli Ordini e collegi professionali, alle Società scientifiche, alle Associazioni professionali, ai Sindacati di categoria, etc.
La Commissione ha confermato tale suo carattere in tutte le sue determinazioni.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua è stata, così, il vero ed unico motore del Programma di ECM, soprattutto nella prima fase della sua elaborazione, costruzione e realizzazione sperimentale.
In concreto la prima Commissione, costituita con D.M. 5 luglio 2000, e presieduta dal Ministro pro-tempore Umberto Veronesi, era così composta:
Il decreto ministeriale di costituzione della Commissione disciplinava anche le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione stessa.
La Commissione si insediò il 26 luglio 2000.
La legge attribuiva alla Commissione il compito di definire, fra l’altro:
Oltre a ciò, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua doveva supportare il Ministro della Sanità nella definizione dei criteri per l’attivazione dei corsi per la formazione manageriale.
È evidente che tutta questa massa enorme di adempimenti, nuovi e complessi, ha richiesto un forte impegno da parte dei componenti della Commissione. Tutti hanno dato, personalmente o nei gruppi di lavoro e in sede di discussione in Commissione, contributi insostituibili alla elaborazione delle proposte e delle scelte strategiche. In particolare alcuni di loro: Riccardo Vigneri, Lamberto Pressato, Sergio Tartaro, Paolo Messina, Guido Coggi. Alla Segretaria della Commissione, Maria Linetti, con il suo gruppo di supporto, va riconosciuto il merito di aver costituito un gruppo affiatato e altamente motivato, che con grande professionalità e mezzi limitati, è stato in grado di far fronte a tutte le esigenze amministrative per la realizzazione del Programma ECM.
Considerati l’estrema complessità della materia, il numero dei soggetti ai quali è destinato il Programma ECM, la rilevanza degli interessi coinvolti, la sua “novità e originalità” la Commissione ha ritenuto essenziale che il Programma fosse realizzato attraverso “tappe” “autonome e progressive”, quali parti dello stesso progetto.
La prima tappa è stata quella dell'elaborazione di un progetto per realizzare un sistema interamente informatizzato e operante via internet, che fosse in grado di assicurare la massima garanzia di trasparenza sia per l’offerta (Provider) sia per la domanda (operatori).
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sentiti gli organismi federativi degli Ordini e collegi professionali, le Società scientifiche, le Associazioni professionali, le OO.SS. di categoria e quelle confederali, nonché esperti del settore della formazione, elaborò un Programma nazionale per l'educazione continua in medicina (ECM) del tutto originale che tenne comunque conto delle esperienze degli altri Paesi dell’Unione europea e degli Stati più avanzati. Il Programma, completamente informatizzato, operava tramite l’apposito sito Web ministeriale (ecm.sanita.it).
La realizzazione del prototipo sperimentale, dei criteri, degli strumenti ha impegnato la Commissione per tutto il periodo luglio 2000/dicembre 2001. Il Programma è stato poi sperimentato in due fasi: la prima diretta esclusivamente ai medici e agli odontoiatri, la seconda a tutti gli altri professionisti sanitari.
Il sistema, interamente informatizzato
e operante via internet, prevedeva un
percorso articolato di fasi che
consentiva all’operatore di
illustrare l’obiettivo
formativo di riferimento e lo
svolgimento didattico in cui si
articolava.
Dopo la registrazione del progetto
seguiva una valutazione
scientifico-culturale affidata ad
esperti qualificati per disciplina,
professione o categoria.
Tre esperti valutavano autonomamente lo
stesso evento formativo e attribuivano
allo stesso un valore numerico che
corrisponde ai criteri di valutazione
stabiliti dalla Commissione e
pubblicati sul sito ECM (la cosiddetta
Griglia di valutazione).
Il valore dei tre esperti diventava
valore numerico medio che corrispondeva
sia al primo “report” di
qualità dell’evento che ad
uno degli elementi che unitamente al
numero dei partecipanti e al tempo
dedicato dai partecipanti per
l’apprendimento, faceva
scaturire, con una formula
alfa-numerica, il numero di crediti
formativi all’evento registrato.
La Segreteria della Commissione,
ottenuto il dato (crediti formativi
attribuiti all’evento), procedeva
via e-mail a formulare la proposta di
accreditamento dell’evento
formativo al formatore che aveva
provveduto alla registrazione dello
stesso.
La proposta comprendeva anche
l’indicazione dell’importo
del contributo che il formatore era
tenuto a versare in favore delle casse
dello Stato a fronte delle spese
sostenute per l’accreditamento
che erano direttamente correlate al
numero dei crediti formativi attribuiti
all’evento.
Se il formatore accettava la proposta
di crediti formativi attribuiti versava
l’importo indicato, ne
comunicava, sempre via e-mail, gli
estremi alla Segreteria della
Commissione e se la Commissione non
sollevava motivi ostativi veniva
inviata la comunicazione formale di
accreditamento dell’evento
unitamente all’autorizzazione a
certificarli in favore dei partecipanti
che avevano superato la prova di
apprendimento dell’evento
stesso.
Automaticamente l’evento
accreditato veniva inserito nella banca
dati presente nel sito ECM che
rappresentava uno dei sistemi di
conoscenza degli eventi formativi
registrati e di quelli
accreditati.
La banca dati ECM costituiva una
garanzia fondamentale per gli operatori
sanitari che visionando il sito
potevano consultare la banca dati per
elaborare un proprio piano formativo e
riscontrare direttamente gli eventi
registrati in ECM.
La fase sperimentale iniziale è servita, non solo a testare il sistema ma anche a valutare l’esistente in termini di organizzatori ed eventi, proporre aspetti qualitativi rilevanti per gli organizzatori, elaborare i metodi di valutazione e, alla fine, costruire un modello valido per tutte le professioni sanitarie.
È stato così possibile rilevare, per la prima volta, sistematicamente chi erano o potevano essere gli organizzatori e l’articolazione dell’offerta formativa. La ricognizione effettuata sugli eventi formativi del 1° semestre del 2001, destinati ai medici ed odontoiatri, ha consentito il censimento di oltre 2.400 organizzatori e della loro capacità di offerta formativa.
In quel semestre per i medici ed odontoiatri sono stati presentati 8.000 eventi formativi per una durata complessiva di 214.750 ore a una platea complessiva di 1.115.000 operatori ed è stato possibile censire, nell’ambito delle offerte formative, le specialità mediche più proposte e i costi sostenuti dai partecipanti agli eventi e le tariffe orarie per gli eventi che hanno ottenuto 5 crediti.
Nella realizzazione delle due fasi sperimentali (la prima riservata ai soli medici e la seconda estesa a tutti i professionisti) è stata comunque preziosa, e superiore ad ogni aspettativa, la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti (organizzatori e operatori).
Senza la volontaria collaborazione di migliaia di organizzatori di eventi formativi (circa 2.900) che hanno partecipato alla realizzazione delle due fasi sperimentali chiedendo l’accreditamento dei propri eventi (circa 15.000, di cui 8.500 circa accreditati) la Commissione certamente non sarebbe riuscita a definire, sperimentare e validare il sistema di accreditamento e di valutazione degli eventi formativi residenziali.
La collaborazione, a carattere del tutto volontario, degli organizzatori di eventi è stata dunque essenziale. Essa ha comportato per gli organizzatori un forte impegno senza alcun sostanziale riconoscimento.
La sperimentazione preliminare, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, è stata determinante per la riuscita del progetto e per innescare un processo che progressivamente è diventato, prescindendo dalle soluzioni tecniche adottate, irreversibile per tutti. E con il termine “tutti” si intendono le stesse istituzioni, in particolare alcune Regioni, che erano scettiche sulla riuscita del Programma e che all’inizio lo hanno più subito che favorito.
Perché c’è stato tanto spirito di collaborazione? La rivoluzione proposta e realizzata nei processi e nei percorsi di aggiornamento e di formazione è stata, in sostanza, una rivoluzione condivisa dalla maggioranza dei soggetti interessati.
Accordi Stato-Regioni in materia di ECM
L’accordo, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2001, costituisce una pietra miliare nel lungo percorso di attuazione del programma di formazione continua in medicina.
In attesa della definizione per legge dei principi fondamentali in materia di formazione continua, la ripartizione dei compiti fra lo Stato e le Regioni è stata concordata in via pattizia con l’accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001.
L’allora Ministro della Salute (Girolamo Sirchia) ed il Presidente della Conferenza dei Presidenti Regionali (Enzo Ghigo), convennero che il sistema degli accordi Stato-Regioni fosse il “sistema da adottare in via ordinaria per assicurare una leale e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse soprattutto nella fase di transizione verso la compiuta attuazione del nuovo impianto costituzionale (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3), ritenendo allo stato del tutto sterile qualsiasi discussione sugli ambiti delle reciproche competenze, essendo la materia, per alcuni aspetti, di legislazione indubbiamente concorrente e, per altri, di manifesta rilevanza unitaria, anzi spesso comunitaria”.
La soluzione concordata del ricorso ad “accordi” è stata “vincente” per la riuscita del Programma ECM ed è una conferma dello spirito di leale collaborazione fra Governo e Regioni dimostrato nello specifico settore della formazione continua.
Per la sua intrinseca flessibilità e grazie alla buona volontà da parte di tutti gli attori istituzionali, questa soluzione ha consentito di aggirare ostacoli altrimenti non superabili, e continuare nello sviluppo del programma negli anni successivi fino all’approdo alla responsabilità dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
Senza lo strumento dell’accordo, difficilmente il Programma ECM sarebbe stato attuato.
L’assenza di una organica disciplina legislativa statale di riferimento, la sopravvenuta modifica del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n.3 del 2001) con la conseguente modifica del riparto delle competenze fra Stato e Regioni anche in materia, le incertezze sulla portata del nuovo quadro istituzionale che ha portato finanche ad una Sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.328/2006) avrebbero certamente determinato il blocco o quanto meno un grave ritardo del Programma ECM.
L’Accordo Stato-Regioni del dicembre 2001 riconosceva e faceva proprio l’operato della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (legittimava cioè a tutti gli effetti la Commissione), affermando che “con il presente accordo la Conferenza Stato-Regioni fa proprie le determinazioni già assunte dalla Commissione in data 15 novembre 2001 e 6 dicembre 2001, limitatamente all’anno 2002 (primo anno della cosiddetta “fase a regime”), rinviando a successivi accordi la conferma o la modifica di quanto previsto per gli anni successivi”.
L’accordo prevedeva inoltre che ”le determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma a carattere prescrittivi approvate dalla Commissione vanno considerate, nell’attuale fase, proposte alla Conferenza Stato Regioni, che provvederà ad assumerle sotto forma di accordi.” Al contrario le determinazioni relative ad aspetti applicativi od ordinatori sarebbero direttamente assunte dalla Commissione.
Sostanzialmente anche gli accordi successivi (13/3/2003, 14/10/2006 e 1/09/2007) hanno confermato l’impostazione del 2001 e il riconoscimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
A fronte di tale “delega” ad un organo terzo le Regioni hanno, giustamente, preteso un rafforzamento della loro presenza in seno alla Commissione con ulteriori 5 membri. In attuazione di tale impegno, con decreto legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è stata modificata la composizione della Commissione.
La composizione della Commissione, originariamente prevista in dieci membri più due Vice Presidenti, fu così ampliata in venticinque membri più quattro Vice Presidenti, oltre al Ministro.
Nella nuova Commissione era prevista la presenza, a livello di Vice Presidenti, di tutte le quattro realtà istituzionali più rilevanti coinvolte nella formazione continua, ossia il Ministero della Salute, le Regioni, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Presidente della FNOMCeO quale rappresentante di tutti gli ordini e collegi professionali.
La Commissione è stata integrata, inoltre, con ulteriori cinque membri in rappresentanza delle stesse Regioni, e con un rappresentante del Ministro per gli Affari regionali, degli infermieri, delle ostetriche, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi e del personale della riabilitazione, di quello tecnico-sanitario e della prevenzione.
In sostanza si è inteso assicurare in Commissione la presenza, diretta o indiretta, di tutti gli 800.000 addetti delle varie categorie professionali. La ratio di queste integrazioni è evidente: l’aggiornamento professionale è un impegno comune per tutte le categorie professionali della Sanità e tutte le categorie interessate devono essere coinvolte nel processo decisionale.
Il numero complessivo dei componenti è, così, passato da tredici a trenta. I componenti sono quindi più che raddoppiati. Ciò, se, da una parte, ha arricchito le competenze della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, dall’altra, ha imposto un diversa organizzazione interna per assicurarne la funzionalità.
A tali fini con successivo decreto ministeriale sono state costituite, nell’ambito della Commissione, tre Sezioni: la prima sull’accreditamento dei Provider, la seconda sulla formazione a distanza (FAD) e la terza sui contributi finanziari delle imprese.
Le fasi del programma
Dal 1° gennaio 2002 iniziò,
per tutti gli operatori sanitari, la
fase a regime della formazione
continua.
Il Programma era stato sperimentato per
oltre un anno ed era pienamente
operativo limitatamente agli eventi
formativi residenziali ivi compresi i
progetti formativi aziendali.
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale, individuati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, erano stati definiti in un accordo fra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2001.
I crediti per il primo quinquennio furono fissati in complessivi 150 (come già previsto dalla Commissione nella fase sperimentale) con un obbligo progressivo di acquisizione di crediti a partire da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l’anno e con un massimo annuale del doppio del debito formativo previsto per l’anno.
Il numero dei crediti, che ciascuna categoria doveva conseguire ogni anno e nel quinquennio, era uguale per tutte le categorie.
I criteri per la definizione del contributo alle spese previsto dall’art. 92, comma 5, della legge 388/2000 furono stabiliti con decreto del Ministro della Salute 27 dicembre 2001.
Con il predetto decreto ministeriale la Commissione introdusse nel Sistema ECM il progetto formativo aziendale, che il decreto definiva “un insieme coordinato coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali”.
Il progetto formativo aziendale era diretto a favorire la formazione in ambito aziendale, con una specifica contribuzione alla spesa (che portava a risparmiare sul contributo) e la costituzione di apposite strutture di formazione, anche in vista dell’accreditamento delle aziende sanitarie come Provider.
La prima “tappa” del
Programma, iniziata il 1° gennaio
2002, era riservata agli eventi
formativi residenziali, per i quali era
stata effettuata una sufficiente
sperimentazione. La formazione
residenziale era infatti patrimonio
comune di tutte le categorie
professionali ed in quanto tale era
quella maggiormente impiegata.
La data di inizio formale della fase a regime per gli eventi residenziali fu fissata al 1° gennaio 2002 con riferimento alle richieste di accreditamento degli eventi formativi che si sarebbero svolti a partire dal 1° aprile 2002. A partire dal 10 gennaio 2002, il Programma ECM fu esteso a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o libero professionisti) e cioè a circa 800.000 professionisti.
Nel primo anno di attività, ossia dal primo aprile 2002 fino al 15 marzo 2003, furono presentate:
Per il periodo dal primo aprile 2002 al 15 marzo 2003 furono accreditati:
La seconda “tappa” del Programma riguardò le “attività formative a distanza”.
Circa la formazione a distanza (FAD) la Commissione, in relazione alle peculiari problematiche che questa comportava, stabilì nella seduta del 29 luglio 2003, da un lato, un avvio posticipato rispetto all’accreditamento degli eventi residenziali, e, dall’altro, l’introduzione di fasi sperimentali, al fine di stabilire organicamente e compiutamente le regole dell’accreditamento da sottoporre alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni.
Nella stessa seduta la Commissione esaminò le proposte sperimentali di formazione FAD ed, in particolare il progetto denominato “ECME”, sistema già operativo da molto tempo negli Stati Uniti. La proposta prevedeva la messa a disposizione del servizio FAD del New England Journal of Medicine, una delle più autorevoli e diffuse riviste scientifiche del mondo. La finalità della sperimentazione fu quella di verificare la validità, per il programma ECM italiano, di un modello di formazione a distanza già collaudato.
La sperimentazione, estesa a più soggetti pubblici e privati ed avviata con l’avviso 20 novembre 2003, era invece finalizzata ad “acquisire ulteriori elementi di valutazione per la definizione dei criteri e delle modalità per l’accreditamento” e per “testare” la modulistica già predisposta, nonché ottenere dati preliminari sulla domanda FAD di ogni categoria professionale.
La “tappa” conclusiva del Programma riguardava l’accreditamento dei Provider (ossia dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione continua). L’accreditamento dei Provider, che costituisce l’asse portante del nuovo Programma ECM, ha richiesto tempi di realizzazione più lunghi. L’accreditamento dei Provider (e la conseguente assegnazione diretta da parte degli stessi dei crediti formativi) impone, infatti, una adeguata valutazione di tutti gli aspetti che lo caratterizzano. Infatti la “delega” ai singoli Provider di provvedere all’attribuzione dei crediti richiede, a fronte dell’autonomia agli stessi riconosciuta, un sistema di garanzie non tanto in materia di requisiti e di verifica della loro sussistenza nel tempo, quanto e soprattutto in materia di strumenti per la verifica della qualità dell’offerta formativa e della correttezza dei comportamenti.
Strumenti che costituiranno negli anni
successivi materia di studio della
Commissione in quanto, fra
l’altro, le esperienze degli
altri Paesi sono solo in parte utili
per essere trasferite nel nostro
Paese.
La Commissione Nazionale per la
Formazione Continua, nella seduta del
17 ottobre 2003, decise di avviare una
sperimentazione
“preliminare”
dell’accreditamento dei
Provider.
La sperimentazione
“preliminare” era
finalizzata ad acquisire ulteriori
elementi di valutazione per la
definizione dei criteri e delle
modalità per
l’accreditamento, per
“testare” tutta la
modulistica, nonché ad ottenere
dati preliminari sulla domanda di FAD
di ogni categoria professionale in
relazione alle varie tipologie.
Nella seduta del 20 novembre 2003 la
Commissione approvò le procedure e
le modalità della sperimentazione,
successivamente riportate in un avviso
pubblico diretto agli organizzatori di
eventi formativi residenziale e
FAD.
La sperimentazione preliminare fu
limitata a pochi soggetti, 40 per
ciascuna tipologia di formazione
(residenziale e a distanza). Passo
successivo alla sperimentazione, la
fase di accreditamento sperimentale dei
Provider di formazione residenziale e
di FAD, estesa a tutti i soggetti
pubblici e privati interessati, in
conformità alle determinazioni
stabilite con Accordo tra il Ministro
della Salute e le Regioni, sancito
dalla Conferenza Stato-Regioni.
Per quanto concerne la formazione residenziale la sperimentazione preliminare dell’accreditamento dei Provider fu riservata alle aziende sanitarie (Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere), all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), attualmente integrato nell’INAIL, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alle Università e Policlinici universitari, agli Ordini e Collegi professionali, alle Società scientifiche e Associazioni professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
La sperimentazione preliminare dell’accreditamento dei Provider di formazione a distanza fu, invece, riservata ai soggetti pubblici e privati, che svolgevano già tale attività formativa. I soggetti privati potevano essere ammessi solo se associati, ai fini dell’attività ECM, con una o più aziende sanitarie (aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere) e altre istituzioni pubbliche.
L’obbligo di associarsi non era previsto per gli IRCCS privati e le case di cura private accreditate nonché per le Società scientifiche e le Associazioni professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, riconosciute idonee.
Contestualmente alle sperimentazioni la Commissione affrontò i delicati problemi posti dalle sponsorizzazioni stabilendo puntuali criteri per evitare e disciplinare i conflitti di interessi.
Venne inoltre stipulata una convenzione con la Federazione Italiana delle Società Scientifiche (FISM) per la gestione dei referee che durante le fasi sperimentali collaboravano nella valutazione dei prodotti formativi sotto il profilo culturale e scientifico.
Per quanto concerne i crediti formativi, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua favorì la costituzione del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (COGEAPS) fra gli ordini e collegi professionali e associazioni, con il compito di attivare e gestire l’anagrafe per tutti i professionisti della salute.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua a trenta componenti, fino alla sua naturale scadenza al termine del quinquennio, continuò, nella piena collaborazione tra i livelli istituzionali nazionali e regionali, ad elaborare e sperimentare le soluzioni più idonee per assicurare la massima funzionalità al Sistema di Educazione Continua in Medicina, attuando e perfezionando il Programma sperimentale già avviato nel 2001 e recepito nell’Accordo Stato-Regioni del 20 novembre 2001.
L’avvio e la stabilizzazione del sistema di accreditamento dei Provider, con la conseguente assegnazione diretta, da parte degli stessi, dei crediti formativi costituisce, oggi, un traguardo ormai acquisito. Ma parte del merito va certamente riconosciuto anche alle due Commissioni che hanno operato precedentemente alla definizione del nuovo Programma ECM e delle quali abbiamo voluto tracciare, seppur a linee generali e tralasciando necessariamente alcuni aspetti, il grande lavoro realizzato.
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