SPECIALE

La Commissione ECM: gli anni Pioneristici

a cura di Raffaele d'Ari

 

Raffaele D'Ari
Segretario Generale ARIS

Associazione Religiosa Istituti Sociosanitari

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largo della Sanità Militare, 60

00184 Roma

 

tel. 06 7726931

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Il Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) per tutte le categorie professionali sanitarie, è iniziato il 1° gennaio 2002, dopo un periodo di sperimentazione di circa un anno e mezzo. Nel 2012 la fase a regime compie quindi dieci anni.

 

Questo evento coincide con l’insediamento, per il triennio 2012/2015, della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella composizione fissata dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, recepito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

 

L’insediamento della nuova Commissione è il momento ideale per tracciare un breve bilancio dell’attività della Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel decennio.

 

È iniziato infatti un nuovo ciclo con l’attribuzione delle competenze in materia di formazione continua all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nell’ambito della quale è stata trasferita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

 

In questo contributo si cercano di ricordare i primi anni di attività, ossia il periodo “pionieristico”: quello della prima Commissione a 10 componenti più 2 vice presidenti ed il Ministro della Sanità con funzioni di Presidente, che ha operato dal  luglio 2000 al luglio 2002 e quello della prima Commissione  ricostituita con trenta componenti (25 membri più 4 vice presidenti e il Ministro), ai sensi del decreto legge 7 febbraio 202, n. 8 convertito dalla legge 4 aprile 2002, con D.M. 5 luglio 2002 e che ha operato per oltre cinque anni.   

 

Una premessa è necessaria: l’Educazione Continua in Medicina è stata introdotta nell’ordinamento dal decreto legislativo 229 del  19 giugno 1999 in base ad una ardita e coraggiosa interpretazione di un nebuloso principio contenuto nella legge delega, che ha consentito di disciplinare materia peraltro già all’attenzione del Parlamento.
Il merito della sua introduzione nell’ordinamento italiano è, quindi, del  legislatore delegato del 1999;  è certamente da escludere che il Parlamento, quando ha elaborato i  principi e i criteri direttivi della delega legislativa in materia di formazione, avesse inteso disciplinare la formazione continua;  peraltro,  è estremamente problematico individuare fra i principi direttivi della delega quello al quale si è fatto riferimento per la formazione continua.
Infatti il Parlamento si era limitato ad enunciare, al punto V) dell’articolo 2 della legge di delega (la 419 del 1998), la generica esigenza di “garantire la razionalità e la economicità degli interventi in materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le Federazione degli ordini, delle linee guida rivolte alle amministrazioni competenti..”. Questa frase, di incerta interpretazione, ha consentito comunque di disciplinare nel decreto legislativo la formazione continua, non senza difficoltà tanto che gli articoli originari proposti dal Ministero della Sanità sono stati, poi, necessariamente e drasticamente ridotti, come numero e contenuto, per evitarne lo stralcio da parte della Presidenza del Consiglio, che non era affatto convinta della possibilità di disciplinare la materia con il decreto delegato per difetto di un univoco criterio nella legge di delega.

 

Questa lunga premessa per affermare che la formazione continua in medicina, ancorché condivisa da tutte le forze politiche come esigenza fondamentale sia per il professionista sanitario sia per il cittadino/utente, è stata istituzionalizzata in Italia esclusivamente per la lungimiranza e il coraggio del Ministro della Sanità di allora (Rosy Bindi) e dei suoi collaboratori dell’Ufficio legislativo (Renato Balduzzi) e degli altri uffici ministeriali competenti.

 

Il decreto legislativo 229 del 1999 ha operato una sostanziale rivoluzione nel settore, ovvero ha unificato nella formazione continua l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. La formazione continua si è trasformata così da “spontanea” a “mirata”, da “affidata alla sensibilità e alla responsabilità del singolo” ad “obbligatoria”.

 

Il sistema di formazione continua, disciplinato dal d.l. 229 e regolamentato dalla Commissione nazionale, si caratterizza per alcuni aspetti particolari che lo differenziano da tutti i sistemi di formazione continua esistenti negli altri Paesi con sistemi sanitari avanzati.

 

Le caratteristiche più rilevanti che fanno del sistema italiano l’unico esempio nel mondo sono:

  • l’universalità del sistema in quanto coinvolge tutte le professioni sanitarie e tutti i professionisti (dipendenti delle strutture pubbliche e private, liberi professionisti)
  • la finalizzazione della formazione in quanto prevede obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale per il perseguimento di alcune esigenze di pubblico interesse
  • la obbligatorietà in quanto è l’unico fra i programmi nazionali obbligatorio per circa 800 mila professionisti.

 

Questa rivoluzione, che ha coinvolto e coinvolge rilevanti interessi professionali ed economici, è stato possibile attuarla per una intuizione di fondo del legislatore delegato: stabilire pochi principi generici rimettendo ad un organismo tecnico “super partes”  la concreta elaborazione delle regole e la gestione del programma: la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

 

Oltre l’autorevolezza in materia dimostrata dai suoi componenti, uno dei motivi principali che hanno determinato la collaborazione nella costruzione del sistema di tutti i soggetti a vario titolo interessati alla formazione nella costruzione del sistema è stata certamente la “terzietà” del nuovo organismo rispetto ai soggetti istituzionali coinvolti nel mondo dell’ECM.

In particolare rispetto ai Ministeri della Salute e dell’Istruzione, Università e della Ricerca, alle Regioni, agli Ordini e collegi professionali, alle Società scientifiche, alle Associazioni professionali, ai Sindacati di categoria, etc.

La Commissione ha confermato tale suo carattere in tutte le sue determinazioni.

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua è stata, così, il vero ed unico motore del Programma di ECM, soprattutto nella prima fase della sua elaborazione, costruzione e realizzazione sperimentale.

 

In concreto la prima Commissione, costituita con D.M. 5 luglio 2000, e presieduta dal Ministro pro-tempore Umberto Veronesi, era così composta:

  • Raffaele d’Ari - Direttore generale del Ministero della Sanità - Vice Presidente
  • Aldo Pagni - Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri FNOMCeO - Vice Presidente
  • Franca Bimbi - Docente presso l’Università di Padova, Dipartimento di sociologia
  • Enrico Bollero - Componente il Comitato centrale della FNOMCeO
  • Nella Boni - Responsabile della formazione e dell’aggiornamento professionale presso la Giunta della Regione Lombardia
  • Guido Coggi - Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano
  • Alberto Costa - Direttore dell’Unità di Chirurgia generale della Fondazione Maugeri di Pavia
  • Giovanni Pietro Malagnino - Componente il Comitato centrale della FNOMCeO
  • Paolo Messina - Dirigente medico presso l’ospedale S. Orsola di Bologna
  • Lamberto Pressato - Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Venezia
  • Sergio Tartaro - Professore ordinario nella Seconda Università di Napoli
  • Riccardo Vigneri - Professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Catania.

 

Il decreto ministeriale di costituzione della Commissione disciplinava anche le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione stessa.

 

La Commissione si insediò il 26 luglio 2000.

 

La legge attribuiva alla Commissione il compito di definire, fra l’altro:

 

  • gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. Tali obiettivi dovevano essere recepiti nei programmi regionali per la formazione continua
  • i crediti formativi che dovevano essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo
  • i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative
  • gli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale
  • i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che avrebbero potuto svolgere attività formative e provvedere al relativo accreditamento (Provider)
  • i requisiti di idoneità per le strutture ospedaliere, le strutture distrettuali ed i dipartimenti ai quali riconoscere funzioni d’insegnamento ai fini della formazione e dell’aggiornamento del personale sanitario.

Oltre a ciò, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua doveva supportare il Ministro della Sanità nella definizione dei criteri per l’attivazione dei corsi per la formazione manageriale.

È evidente che tutta questa massa enorme di adempimenti, nuovi e complessi, ha richiesto un forte impegno da parte dei componenti della Commissione. Tutti  hanno dato, personalmente o nei gruppi di lavoro e in sede di discussione in Commissione, contributi insostituibili alla elaborazione delle proposte e delle scelte strategiche. In particolare alcuni di loro: Riccardo Vigneri, Lamberto Pressato, Sergio Tartaro, Paolo Messina, Guido Coggi. Alla Segretaria della Commissione, Maria Linetti, con il suo gruppo di supporto, va riconosciuto il merito di aver costituito un gruppo affiatato e altamente motivato, che con grande professionalità e mezzi limitati, è stato in grado di far fronte a tutte le esigenze amministrative per la realizzazione del Programma ECM. 

Considerati l’estrema complessità della materia, il numero dei soggetti ai quali è destinato il Programma ECM, la rilevanza degli interessi  coinvolti, la sua “novità e originalità” la Commissione ha ritenuto essenziale che il Programma fosse realizzato attraverso “tappe” “autonome e progressive”, quali parti dello stesso progetto.

La prima tappa è stata quella dell'elaborazione di un progetto per realizzare un sistema interamente informatizzato e operante via internet, che fosse in grado di assicurare la massima garanzia di trasparenza sia per l’offerta (Provider) sia per la domanda (operatori).

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sentiti gli organismi federativi degli Ordini e collegi professionali, le Società scientifiche, le Associazioni professionali, le OO.SS. di categoria e quelle confederali, nonché esperti del settore della formazione, elaborò un Programma nazionale per l'educazione continua in medicina (ECM) del tutto originale che tenne comunque conto delle esperienze degli altri Paesi dell’Unione europea e degli Stati più avanzati. Il Programma, completamente informatizzato, operava tramite l’apposito sito Web ministeriale (ecm.sanita.it).

La realizzazione del prototipo sperimentale, dei criteri, degli strumenti ha impegnato la Commissione per tutto il periodo luglio 2000/dicembre 2001. Il Programma è stato poi sperimentato in due fasi: la prima diretta esclusivamente ai medici e agli odontoiatri, la seconda a tutti gli altri professionisti sanitari.

Il sistema, interamente informatizzato e operante via internet, prevedeva un percorso articolato di fasi che consentiva all’operatore di illustrare  l’obiettivo formativo di riferimento e lo svolgimento didattico in cui si articolava.
Dopo la registrazione del progetto seguiva una valutazione scientifico-culturale affidata ad esperti qualificati per disciplina, professione o categoria.
Tre esperti valutavano autonomamente lo stesso evento formativo e attribuivano allo stesso un valore numerico che corrisponde ai criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione e pubblicati sul sito ECM (la cosiddetta Griglia di valutazione).
Il valore dei tre esperti diventava valore numerico medio che corrispondeva sia al primo “report” di qualità dell’evento che ad uno degli elementi che unitamente al numero dei partecipanti e al tempo dedicato dai partecipanti per l’apprendimento, faceva scaturire, con una formula alfa-numerica, il numero di crediti formativi all’evento registrato.


La Segreteria della Commissione, ottenuto il dato (crediti formativi attribuiti all’evento), procedeva via e-mail a formulare la proposta di accreditamento dell’evento formativo al formatore che aveva provveduto alla registrazione dello stesso.
La proposta comprendeva anche l’indicazione dell’importo del contributo che il formatore era tenuto a versare in favore delle casse dello Stato a fronte delle spese sostenute per l’accreditamento che erano direttamente correlate al numero dei crediti formativi attribuiti all’evento.
Se il formatore accettava la proposta di crediti formativi attribuiti versava l’importo indicato, ne comunicava, sempre via e-mail, gli estremi alla Segreteria della Commissione e se la Commissione non sollevava motivi ostativi veniva inviata la comunicazione formale di accreditamento dell’evento unitamente all’autorizzazione a certificarli in favore dei partecipanti che avevano superato la prova di apprendimento dell’evento stesso.
Automaticamente l’evento accreditato veniva inserito nella banca dati presente nel sito ECM che rappresentava uno dei sistemi di conoscenza degli eventi formativi registrati e di quelli accreditati.
La banca dati ECM costituiva una garanzia fondamentale per gli operatori sanitari che visionando il sito potevano consultare la banca dati per elaborare un proprio piano formativo e riscontrare direttamente gli eventi registrati in ECM.

 

La fase sperimentale iniziale è servita, non solo a testare il sistema ma anche a valutare l’esistente in termini di organizzatori ed eventi, proporre aspetti qualitativi rilevanti per gli organizzatori, elaborare i metodi di valutazione e, alla fine, costruire un modello valido per tutte le professioni sanitarie.

 

È stato così possibile rilevare, per la prima volta, sistematicamente chi erano o potevano essere gli organizzatori e l’articolazione dell’offerta formativa. La ricognizione effettuata sugli eventi formativi del 1° semestre del 2001, destinati ai medici ed odontoiatri, ha consentito il censimento di oltre 2.400 organizzatori e della loro capacità di offerta formativa.

In quel semestre per i medici ed odontoiatri sono stati presentati 8.000 eventi formativi per una durata complessiva di 214.750 ore a una platea complessiva di 1.115.000 operatori ed è stato possibile censire, nell’ambito delle offerte formative, le specialità mediche più proposte e i costi sostenuti dai partecipanti agli eventi e le tariffe orarie per gli eventi che hanno ottenuto 5 crediti.

 

Nella realizzazione delle due fasi sperimentali (la prima riservata ai soli medici e la seconda estesa a tutti i professionisti) è stata comunque preziosa, e superiore ad ogni aspettativa, la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti (organizzatori e operatori).

 

Senza la volontaria collaborazione di migliaia di organizzatori di eventi formativi (circa 2.900) che hanno partecipato alla realizzazione delle due fasi sperimentali chiedendo l’accreditamento dei propri eventi (circa 15.000, di cui 8.500 circa accreditati) la Commissione certamente non sarebbe riuscita a definire, sperimentare e validare il sistema di accreditamento e di valutazione degli eventi formativi residenziali.

La  collaborazione, a carattere del tutto volontario, degli organizzatori di eventi è stata dunque essenziale. Essa ha comportato per gli organizzatori un forte impegno senza alcun sostanziale riconoscimento.

 

La sperimentazione preliminare, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, è stata determinante per la riuscita del progetto e per innescare un processo che progressivamente è diventato, prescindendo dalle soluzioni tecniche adottate, irreversibile per tutti. E con il termine “tutti” si intendono le stesse istituzioni, in particolare alcune Regioni, che erano scettiche sulla riuscita del Programma e che all’inizio lo hanno più subito che favorito.

Perché c’è stato tanto spirito di collaborazione? La rivoluzione proposta e realizzata nei processi e nei percorsi di aggiornamento e di formazione è stata, in sostanza, una rivoluzione condivisa dalla maggioranza dei soggetti interessati.

 

Accordi Stato-Regioni in materia di ECM


L’accordo, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2001, costituisce una pietra miliare nel lungo percorso di attuazione del programma di formazione continua in medicina.

 

In attesa della definizione per legge dei principi fondamentali in materia di formazione continua, la ripartizione  dei compiti fra lo Stato e le Regioni è stata concordata in via pattizia con l’accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001.

 

L’allora Ministro della Salute (Girolamo Sirchia) ed il Presidente della  Conferenza dei Presidenti Regionali (Enzo Ghigo), convennero che il sistema degli accordi Stato-Regioni fosse il “sistema da adottare in via ordinaria per assicurare una leale e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse soprattutto nella fase di transizione verso la compiuta attuazione del nuovo impianto costituzionale (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3), ritenendo  allo stato del tutto sterile qualsiasi discussione sugli ambiti delle reciproche competenze, essendo la materia, per alcuni aspetti, di legislazione indubbiamente concorrente e, per altri, di manifesta rilevanza unitaria, anzi spesso comunitaria”.


La soluzione concordata del ricorso ad “accordi” è stata “vincente” per la riuscita del Programma ECM ed è una conferma dello spirito di leale collaborazione fra Governo e Regioni dimostrato nello specifico settore della formazione continua.

 

Per la sua intrinseca flessibilità e grazie alla buona volontà da parte di tutti gli attori istituzionali, questa soluzione ha consentito di aggirare ostacoli altrimenti non superabili, e continuare nello sviluppo del programma negli anni successivi fino all’approdo alla responsabilità dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

 

Senza lo strumento dell’accordo, difficilmente il Programma ECM sarebbe stato attuato.

L’assenza di una organica disciplina legislativa statale di riferimento, la sopravvenuta modifica del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n.3 del 2001) con la conseguente modifica del riparto delle competenze fra Stato e Regioni anche in materia, le incertezze sulla portata del nuovo quadro istituzionale che ha portato finanche ad una Sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.328/2006) avrebbero certamente determinato il blocco o quanto meno un grave ritardo del Programma ECM.

 

L’Accordo Stato-Regioni del dicembre 2001 riconosceva e faceva proprio l’operato della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (legittimava cioè a tutti gli effetti la Commissione), affermando che “con il presente accordo la Conferenza Stato-Regioni fa proprie le determinazioni già assunte dalla Commissione in data 15 novembre 2001 e 6 dicembre 2001, limitatamente all’anno 2002 (primo anno della cosiddetta “fase a regime”), rinviando a successivi accordi la conferma o la modifica di quanto previsto per gli anni successivi”.


L’accordo prevedeva inoltre che ”le determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma a carattere prescrittivi approvate dalla Commissione vanno considerate, nell’attuale fase, proposte alla Conferenza Stato Regioni, che provvederà ad assumerle sotto forma di accordi.” Al contrario le determinazioni relative ad aspetti applicativi od ordinatori sarebbero direttamente assunte dalla Commissione.

 

Sostanzialmente anche gli accordi successivi (13/3/2003, 14/10/2006 e 1/09/2007) hanno confermato l’impostazione del 2001 e il riconoscimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

 

A fronte di tale “delega” ad un organo terzo le Regioni hanno, giustamente, preteso un rafforzamento della loro presenza in seno alla Commissione con ulteriori 5 membri.  In attuazione di tale impegno, con  decreto legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è stata modificata la composizione della Commissione.

 

La composizione della Commissione, originariamente prevista in dieci membri più due Vice Presidenti, fu così ampliata in venticinque membri più quattro Vice Presidenti, oltre al Ministro.

 

Nella nuova Commissione era prevista la presenza, a livello di Vice Presidenti, di tutte le quattro realtà istituzionali più rilevanti coinvolte nella formazione continua, ossia il Ministero della Salute, le Regioni, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Presidente della FNOMCeO quale rappresentante di tutti gli ordini e collegi professionali.

 

La Commissione è stata integrata, inoltre, con ulteriori cinque membri in rappresentanza delle stesse Regioni, e con un rappresentante del Ministro per gli Affari regionali, degli infermieri, delle ostetriche, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi e del personale della riabilitazione, di quello tecnico-sanitario e della prevenzione.

 

In sostanza si è inteso assicurare in Commissione la presenza, diretta o indiretta, di tutti gli 800.000 addetti delle varie categorie professionali. La ratio di queste integrazioni è evidente: l’aggiornamento professionale è un impegno comune per tutte le categorie professionali della Sanità e tutte le categorie interessate devono essere coinvolte nel processo decisionale.

 

Il numero complessivo dei componenti è, così, passato da tredici a trenta. I componenti sono quindi più che raddoppiati. Ciò, se, da una parte, ha arricchito le competenze della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, dall’altra, ha imposto un diversa organizzazione interna per assicurarne la funzionalità.

 

A tali fini con successivo decreto ministeriale sono state costituite, nell’ambito della Commissione, tre Sezioni: la prima sull’accreditamento dei Provider, la seconda sulla formazione a distanza (FAD) e la terza sui contributi finanziari delle imprese.

 

Le fasi del programma


Dal 1° gennaio 2002 iniziò, per tutti gli operatori sanitari, la fase a regime della formazione continua.
Il Programma era stato sperimentato per oltre un anno ed era pienamente operativo limitatamente agli eventi formativi residenziali ivi compresi i progetti formativi aziendali.

 

Gli obiettivi formativi di interesse nazionale, individuati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, erano stati definiti in un accordo fra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2001.

 

I crediti per il primo quinquennio furono fissati in complessivi 150 (come già previsto dalla Commissione nella fase sperimentale) con un obbligo progressivo di acquisizione di crediti a partire da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l’anno e con un massimo annuale del doppio del debito formativo previsto per l’anno.

Il numero dei crediti, che ciascuna categoria doveva conseguire ogni anno e nel quinquennio, era uguale per tutte le categorie.

 

I criteri per la definizione del contributo alle spese previsto dall’art. 92, comma 5, della legge 388/2000 furono stabiliti con decreto del Ministro della Salute 27 dicembre 2001.

 

Con il predetto decreto ministeriale la Commissione introdusse nel Sistema ECM il progetto formativo aziendale, che il decreto definiva “un insieme coordinato coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali”.


Il progetto formativo aziendale era diretto a favorire la formazione in ambito aziendale, con una specifica contribuzione alla spesa (che portava a risparmiare sul contributo) e la costituzione di apposite strutture di formazione, anche in vista dell’accreditamento delle aziende sanitarie come Provider.


La prima “tappa” del Programma, iniziata il 1° gennaio 2002, era riservata agli eventi formativi residenziali, per i quali era stata effettuata una sufficiente sperimentazione. La formazione residenziale era infatti patrimonio comune di tutte le categorie professionali ed in quanto tale era quella maggiormente impiegata.

 

La data di inizio formale della fase a regime per gli eventi residenziali fu fissata al 1° gennaio 2002 con riferimento alle richieste di accreditamento degli eventi formativi che si sarebbero svolti a partire dal 1° aprile 2002. A partire dal 10 gennaio 2002, il Programma ECM fu esteso a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o libero professionisti) e cioè a circa 800.000 professionisti.

 

Nel primo anno di attività, ossia dal primo aprile 2002 fino al 15 marzo 2003, furono presentate:

  • 41.817 richieste di accreditamento di eventi formativi
  • 5.827 richieste di progetti residenziali
  • il numero delle edizioni complessive riferite alle richieste di accreditamento furono circa 78.000.

 

Per il periodo dal primo aprile 2002 al 15 marzo 2003 furono accreditati:

  • 18.655 eventi per 25.346 edizioni complessive
  • 3.920 progetti formativi per 11.816 edizioni.

 

La seconda “tappa” del Programma riguardò le “attività formative a distanza”.

Circa la formazione a distanza (FAD) la Commissione, in relazione alle peculiari problematiche che questa comportava, stabilì nella seduta del 29 luglio 2003, da un lato, un avvio posticipato rispetto all’accreditamento degli eventi residenziali, e, dall’altro, l’introduzione di fasi sperimentali, al fine di stabilire organicamente e compiutamente le regole dell’accreditamento da sottoporre alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni.

 

Nella stessa seduta la Commissione esaminò le proposte sperimentali di formazione FAD ed, in particolare il progetto denominato “ECME”, sistema già operativo da molto tempo negli Stati Uniti. La proposta prevedeva la messa a disposizione del servizio FAD del New England Journal of Medicine, una delle più autorevoli e diffuse riviste scientifiche del mondo. La finalità della sperimentazione fu quella di verificare la validità, per il programma ECM italiano, di un modello di formazione a distanza già collaudato.

 

La sperimentazione, estesa a più soggetti pubblici e privati ed avviata con l’avviso 20 novembre 2003, era invece finalizzata ad “acquisire ulteriori elementi di valutazione per la definizione dei criteri e delle modalità per l’accreditamento” e per “testare” la modulistica già predisposta, nonché ottenere dati preliminari sulla domanda FAD di ogni categoria professionale.

 

La “tappa” conclusiva del Programma riguardava l’accreditamento dei Provider (ossia dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione continua). L’accreditamento dei Provider, che costituisce l’asse portante del nuovo Programma ECM, ha richiesto tempi di realizzazione più lunghi. L’accreditamento dei Provider (e la conseguente assegnazione diretta da parte degli stessi dei crediti formativi) impone, infatti, una adeguata valutazione di tutti gli aspetti che lo caratterizzano. Infatti la “delega” ai singoli Provider di provvedere all’attribuzione dei crediti richiede, a fronte dell’autonomia agli stessi riconosciuta, un sistema di garanzie non tanto in materia di requisiti e di verifica della loro sussistenza nel tempo, quanto e soprattutto in materia di strumenti per la verifica della qualità dell’offerta formativa e della correttezza dei comportamenti.

 

Strumenti che costituiranno negli anni successivi materia di studio della Commissione in quanto, fra l’altro, le esperienze degli altri Paesi sono solo in parte utili per essere trasferite nel nostro Paese.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 17 ottobre 2003, decise di avviare una sperimentazione “preliminare” dell’accreditamento dei Provider.
La sperimentazione “preliminare” era finalizzata ad acquisire ulteriori elementi di valutazione per la definizione dei criteri e delle modalità per l’accreditamento, per “testare” tutta la modulistica, nonché ad ottenere dati preliminari sulla domanda di FAD di ogni categoria professionale in relazione alle varie tipologie.

Nella seduta del 20 novembre 2003 la Commissione approvò le procedure e le modalità della sperimentazione, successivamente riportate in un avviso pubblico diretto agli organizzatori di eventi formativi residenziale e FAD.
La sperimentazione preliminare fu limitata a pochi soggetti, 40 per ciascuna tipologia di formazione (residenziale e a distanza). Passo successivo alla sperimentazione, la fase di accreditamento sperimentale dei Provider di formazione residenziale e di FAD, estesa a tutti i soggetti pubblici e privati interessati, in conformità alle determinazioni stabilite con Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni.

 

Per quanto concerne la formazione residenziale la sperimentazione preliminare dell’accreditamento dei Provider fu riservata alle aziende sanitarie (Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere), all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), attualmente integrato nell’INAIL, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alle Università e Policlinici universitari, agli Ordini e Collegi professionali, alle Società scientifiche e Associazioni professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

 

La sperimentazione preliminare dell’accreditamento dei Provider di formazione a distanza fu, invece, riservata ai soggetti pubblici e privati, che svolgevano già tale attività formativa. I soggetti privati potevano essere ammessi solo se associati, ai fini dell’attività ECM, con una o più aziende sanitarie (aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere) e altre istituzioni pubbliche.

 

L’obbligo di associarsi non era previsto per gli IRCCS privati e le case di cura private accreditate nonché per le Società scientifiche e le Associazioni professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, riconosciute idonee.

 

Contestualmente alle sperimentazioni la Commissione affrontò i delicati problemi posti dalle sponsorizzazioni stabilendo puntuali criteri per evitare e disciplinare i conflitti di interessi.

 

Venne inoltre stipulata una convenzione con la Federazione Italiana delle Società Scientifiche (FISM) per la gestione dei referee che durante le fasi sperimentali collaboravano nella valutazione dei prodotti formativi sotto il profilo culturale e scientifico.

 

Per quanto concerne i crediti formativi, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua favorì la costituzione del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (COGEAPS) fra gli ordini e collegi professionali e associazioni, con il compito di attivare e gestire l’anagrafe per tutti i professionisti  della salute.

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua a trenta componenti, fino alla sua naturale scadenza al termine del quinquennio, continuò, nella piena collaborazione tra i livelli istituzionali nazionali e regionali, ad elaborare e sperimentare le soluzioni più idonee per assicurare la massima funzionalità al Sistema di Educazione Continua in Medicina, attuando e perfezionando il Programma sperimentale già avviato nel 2001 e recepito nell’Accordo Stato-Regioni del 20 novembre 2001.

 

L’avvio e la stabilizzazione del sistema di accreditamento dei Provider, con la conseguente assegnazione diretta, da parte degli stessi, dei crediti formativi costituisce, oggi, un traguardo ormai acquisito. Ma parte del merito va certamente riconosciuto anche alle due Commissioni che hanno operato precedentemente alla definizione del nuovo Programma ECM e delle quali abbiamo voluto tracciare, seppur a linee generali e tralasciando necessariamente alcuni aspetti, il grande lavoro realizzato.