MINISTERO DELLA SALUTE

 

DECRETO 27 dicembre 2001

Disposizioni  per  il  versamento  di  un  contributo  alle spese per
l'accreditamento    di   specifiche   attivita'   formative   e   per
l'attribuzione dei crediti formativi.
 
(GU n. 85 del 11-4-2002)
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)";
  Visto,  in  particolare,  il  comma 5 dell'art. 92 della richiamata
legge  n. 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati
e le societa' scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo
svolgimento    di    attivita'    di   formazione   continua   ovvero
l'accreditamento   di   specifiche  attivita'  formative  promosse  o
organizzate  dagli  stessi  ai  fini  dell'attribuzione  dei  crediti
formativi  sono  tenuti  al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale
per la formazione continua nella misura da un minimo di L. 500.000 ad
un  massimo  di L. 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati
dalla Commissione stessa;
  Considerato  che  dal  1  gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a
regime degli eventi formativi residenziali;
  Ritenuto,  pertanto,  di  determinare i criteri in base ai quali la
Commissione   nazionale   dovra'  fissare  i  contributi  dovuti  per
l'accreditamento   di   specifiche  attivita'  formative  promosse  o
organizzate   dai  soggetti  pubblici  e  privati  e  dalle  societa'
scientifiche;
  Vista  al  riguardo  la proposta della Commissione nazionale per la
formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001;
  Ritenuto  di  determinare  i  criteri  in conformita' alla predetta
proposta;
  Ritenuto,   altresi',   in   conformita'   alle   decisioni   della
Commissione,  di  rinviare  la  determinazione dei criteri in base ai
quali  la  Commissione  stessa  dovra'  fissare  i contributi annuali
dovuti  per  l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle
societa' scientifiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
  1. I  soggetti  pubblici  e privati e le societa' scientifiche, che
chiedono,   ai   sensi   dell'art.  16-ter  del  decreto  legislativo
30 dicembre    1992,    n.    502,    e   successive   modificazioni,
l'accreditamento   di  specifiche  attivita'  formative,  promosse  o
organizzate   dagli  stessi  ai  fini  dell'attribuzione  di  crediti
formativi,  sono  tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato  di  un  contributo  alle spese determinato in base ai seguenti
criteri  proposti  dalla  Commissione  nazionale  per  la  formazione
continua:
    a) il  contributo  dovuto  per  ciascun  evento  formativo  o per
ciascun  progetto  formativo  aziendale  e' stabilito da un minimo di
euro 258,23 (L. 500.000) ad un massimo di euro 774,69 (L. 1.500.000);
    b) il  contributo  minimo  di  euro 258,23  e' riferito ad eventi
formativi  o  progetti  formativi  aziendali che abbiano ricevuto una
valutazione fino a 10 crediti;
    c) il  contributo  per  gli eventi formativi o progetti formativi
aziendali,   che   abbiano   ricevuto  una  valutazione  superiore  a
10 crediti,   e'   determinato   maggiorando   il  contributo  minimo
(258,23 euro)  di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad
un massimo di euro 774,69.
  2. Ai   fini  e  per  gli  effetti  della  contribuzione,  prevista
dall'art.  92,  comma 5,  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, e
disciplinata  dal  comma 1 del presente decreto, per evento formativo
si intende la singola attivita' di formazione continua residenziale o
a   distanza,   finalizzata   all'aggiornamento  e  al  miglioramento
professionale   del   personale  sanitario.  Per  progetto  formativo
aziendale  si  intende  un  insieme  coordinato e coerente di singoli
eventi  formativi,  attinenti  ad uno specifico ed unitario obiettivo
nazionale  o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica
o  privata  per  il  proprio  personale  dipendente  o  convenzionato
appartenente ad una o piu' categorie professionali.
  3. Ai  soggetti  richiedenti  l'accreditamento viene comunicata per
via  telematica  la  valutazione in crediti conseguita dagli eventi o
progetti  formativi  proposti, sulla base dei criteri stabiliti dalla
Commissione  e della valutazione degli esperti, nonche' l'importo del
contributo  dovuto. Il versamento del contributo costituisce conferma
della  richiesta  di  accreditamento  ed  accettazione  dello stesso.
L'omesso versamento ovvero il versamento in misura inferiore a quella
prescritta  non  da'  luogo all'accreditamento dell'evento o progetto
formativo.
  4. Per   i   progetti   formativi  aziendali  di  cui  al  comma 2,
organizzati  e  svolti  nel  corso  dello  stesso anno per il proprio
personale  dipendente o convenzionato, le aziende sanitarie pubbliche
e  private  sono  tenute  al  versamento  di  un unico contributo per
progetto  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma 1.  Il  progetto
formativo  aziendale  e'  globalmente  accreditato  e il personale al
quale  e'  rivolto  e' tenuto, per conseguire i crediti, a soddisfare
almeno  il  novanta  per cento dell'impegno formativo che globalmente
comportano le attivita' formative del progetto.
  5. Le   aziende  sanitarie  pubbliche  o  private  sono  tenute  al
versamento di un unico contributo anche nel caso di piu' edizioni del
medesimo progetto formativo aziendale o del medesimo evento formativo
svolte  nel  corso  dello  stesso  anno, purche' destinate al proprio
personale dipendente o convenzionato.
  6. Resta   ferma   la   facolta'  per  il  personale  dipendente  o
convenzionato  di partecipare ad altre attivita' formative, anche non
organizzate  dalle  aziende  sanitarie  di  appartenenza,  nonche' il
diritto  delle  aziende sanitarie di organizzare eventi formativi per
il personale estraneo all'azienda.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia
 
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 136