MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 27 dicembre 2001
Disposizioni per il versamento di un contributo alle spese per
l'accreditamento di specifiche attivita' formative e per
l'attribuzione dei crediti formativi.
(GU n. 85 del 11-4-2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)";
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamata
legge n. 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati
e le societa' scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo
svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero
l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o
organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti
formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale
per la formazione continua nella misura da un minimo di L. 500.000 ad
un massimo di L. 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati
dalla Commissione stessa;
Considerato che dal 1 gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a
regime degli eventi formativi residenziali;
Ritenuto, pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la
Commissione nazionale dovra' fissare i contributi dovuti per
l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o
organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle societa'
scientifiche;
Vista al riguardo la proposta della Commissione nazionale per la
formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001;
Ritenuto di determinare i criteri in conformita' alla predetta
proposta;
Ritenuto, altresi', in conformita' alle decisioni della
Commissione, di rinviare la determinazione dei criteri in base ai
quali la Commissione stessa dovra' fissare i contributi annuali
dovuti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle
societa' scientifiche;
Decreta:
Art. 1.
1. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche, che
chiedono, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
l'accreditamento di specifiche attivita' formative, promosse o
organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione di crediti
formativi, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti
criteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazione
continua:
a) il contributo dovuto per ciascun evento formativo o per
ciascun progetto formativo aziendale e' stabilito da un minimo di
euro 258,23 (L. 500.000) ad un massimo di euro 774,69 (L. 1.500.000);
b) il contributo minimo di euro 258,23 e' riferito ad eventi
formativi o progetti formativi aziendali che abbiano ricevuto una
valutazione fino a 10 crediti;
c) il contributo per gli eventi formativi o progetti formativi
aziendali, che abbiano ricevuto una valutazione superiore a
10 crediti, e' determinato maggiorando il contributo minimo
(258,23 euro) di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad
un massimo di euro 774,69.
2. Ai fini e per gli effetti della contribuzione, prevista
dall'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
disciplinata dal comma 1 del presente decreto, per evento formativo
si intende la singola attivita' di formazione continua residenziale o
a distanza, finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento
professionale del personale sanitario. Per progetto formativo
aziendale si intende un insieme coordinato e coerente di singoli
eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo
nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica
o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato
appartenente ad una o piu' categorie professionali.
3. Ai soggetti richiedenti l'accreditamento viene comunicata per
via telematica la valutazione in crediti conseguita dagli eventi o
progetti formativi proposti, sulla base dei criteri stabiliti dalla
Commissione e della valutazione degli esperti, nonche' l'importo del
contributo dovuto. Il versamento del contributo costituisce conferma
della richiesta di accreditamento ed accettazione dello stesso.
L'omesso versamento ovvero il versamento in misura inferiore a quella
prescritta non da' luogo all'accreditamento dell'evento o progetto
formativo.
4. Per i progetti formativi aziendali di cui al comma 2,
organizzati e svolti nel corso dello stesso anno per il proprio
personale dipendente o convenzionato, le aziende sanitarie pubbliche
e private sono tenute al versamento di un unico contributo per
progetto secondo i criteri stabiliti dal comma 1. Il progetto
formativo aziendale e' globalmente accreditato e il personale al
quale e' rivolto e' tenuto, per conseguire i crediti, a soddisfare
almeno il novanta per cento dell'impegno formativo che globalmente
comportano le attivita' formative del progetto.
5. Le aziende sanitarie pubbliche o private sono tenute al
versamento di un unico contributo anche nel caso di piu' edizioni del
medesimo progetto formativo aziendale o del medesimo evento formativo
svolte nel corso dello stesso anno, purche' destinate al proprio
personale dipendente o convenzionato.
6. Resta ferma la facolta' per il personale dipendente o
convenzionato di partecipare ad altre attivita' formative, anche non
organizzate dalle aziende sanitarie di appartenenza, nonche' il
diritto delle aziende sanitarie di organizzare eventi formativi per
il personale estraneo all'azienda.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 136