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Il sistema di accreditamento, riformato dall’Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007, definisce, accanto ad una serie di requisiti e procedure, una rete di soggetti deputati al governo del sistema stesso. Un quadro organico che tiene conto sia degli equilibri costituzionali che della necessità di garantire unicità al programma di educazione continua in medicina sull’intero territorio nazionale.
In questo disegno operano dunque, in sinergia tra loro, diversi organi, ognuno con le proprie funzioni ed i propri obiettivi.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua è l’organo direttivo del sistema di accreditamento, per la cui governance si avvale dell’operato di una serie di organi di supporto.
Organi preposti alla verifica e al controllo dell’operato dei Provider, come l’Osservatorio Nazionale per formazione continua in Sanità, o alla gestione di specifiche attività, come il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie per l’anagrafe dei crediti formativi o il Comitato di Garanzia per l'indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazione.
Oltre alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sono enti accreditanti le Regioni e le Province autonome, la cui partecipazione al sistema è assicurata anche dal Comitato Tecnico delle Regioni, i cui componenti sono espressione regionale.
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali costituisce infine la “casa comune” di tutto il complesso sistema di accreditamento, essendogli stata trasferita, con la legge n.244 del 24 dicembre 2007, la gestione amministrativa del Programma ECM e le attività di supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora di competenza del Ministero della Salute.