a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua
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Accreditamento standard (4 anni) |
Monica Facheris |
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L'Accordo Stato-Regioni del 2009, regola l'istituto dell'accreditamento standard dei Provider e stabilisce, in via generale, i termini e le modalità. La Segreteria ECM ha posto in essere un percorso procedurale che riguarda i seguenti passaggi: sarà pubblicato sul sito ECM e comunicato agli interessati il periodo (3 mesi) entro il quale i Provider interessati potranno produrre istanza di accreditamento standard. Il trimestre riguarderà i provider che in termini di accreditamento provvisorio hanno ricevuto la determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e la data che sarà utilizzata come utile corrisponde a quella della riunione della stessa Commissione. Per esempio se in data 25 febbraio la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato 35 provider provvisori, quei 35 soggetti potranno presentare domanda di accreditamento standard nel periodo indicato dalla Segreteria ECM, per esempio dal 1 gennaio al 30 marzo 2012. Tale possibilità sarà comunicata sia sul sito ECM sia tramite comunicazione inviata via posta certificata ad ognuno dei 35 interessati. Decorso inutilmente il termine dei tre mesi indicato, la posizione del Provider sarà sottoposta alla valutazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua per l'adozione della determina relativa alla cancellazione del provider dall'albo. Sarà resa utile la modulistica relativa alla procedura (form per la richiesta di accreditamento standard) e le procedure relative alla valutazione dei documenti e alle modalità in base alle quali verranno predisposti i controlli in loco. I controlli saranno preannunciati con una comunicazione via posta certificata almeno una settimana prima della visita, unitamente al codice del funzionario o dei funzionari che si recheranno presso la sede del Provider. Nella modulistica saranno presenti gli schemi e il verbale tipo che potrà essere scaricabile e che verrà utilizzato all'atto del controllo. Il verbale alla fine del controllo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del provider e dal/i funzionari che hanno effettuato il controllo. Gli esiti saranno sottoposti alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in occasione della prima riunione utile. Se intervengono motivi ostativi sanabili, in occasione del controllo saranno concordati con i funzionari della Segreteria ECM, oppure formalmente contestati in ossequio alle procedure previste dalla legge 241 del 1990. |
Maria Linetti |
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L'attuale sistema di certificazione dei provider prevede il concetto di miglioramento continuo della qualità. Tale miglioramento si manifesta in maniera continua nell'apportare una serie di modifiche migliorative e successive alle quali, in caso di modifica sostanziale di ruoli e/o cariche deve necessariamente seguire una comunicazione alla Commissione ECM per la registrazione di tali variazioni. Nelle more del provvedimento di approvazione delle suddette variazioni si ha la sospensione dell'attività di Provider provvisorio in attesa di verifica ispettiva. Tale provvedimento oltre a creare discontinuità nell'operatività del provider, funge da deterrente ad apportare miglioramenti nella struttura. È possibile lasciare al Provider la propria attività in essere fino a verifica ispettiva della Commissione? |
Paolo Morelli Responsabile legale di Mapy Consulenza e Servizi snc Provider provvisorio n.45 |
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L'interessato/a esordisce impostando il quesito sul concetto di miglioramento continuo della qualità e afferma che tale miglioramento si "manifesta in maniera continua nell'apportare una serie di modifiche migliorative e successive alle quali, in caso di modifica sostanziale di ruoli e/o cariche deve necessariamente seguire una comunicazione alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la registrazione di tali variazioni..." ad avviso della scrivente Segreteria ECM è piuttosto confuso per il Provider che formula la domanda il concetto di miglioramento della qualità soprattutto relativamente ai passaggi così detti "sostanziali", non si capisce il nesso. La modifica del legale rappresentante, della forma statutaria o della composizione degli azionisti di una società non rientra nelle procedure della qualità e tanto meno possono essere considerate ai fini della formazione continua un elemento che concorre alla sua qualità. La questione è, invece, molto delicata in quanto tali modifiche comportano (ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2009 al quale si rinvia) significative modifiche che la Commissione deve valutare. Non è escluso, infatti, che il nuovo rappresentante legale della società si possa trovare in conflitto di interessi oppure che l'accorpamento, l'assorbimento o altro tra due società possa essere compatibile o meno con le regole che riguardano le caratteristiche di un Provider ECM. Tali variazioni comportano, quindi, una sospensione dell'attività a meno che il cambiamento non riguardi una previsione statutaria del Provider come, ad esempio, l'elezione del Presidente della Società scientifica che avviene in genere ogni due anni, in tal caso non sono previste soluzioni di continuità per il Provider. Mentre è prevista una sospensione nel primo caso. |
Maria Linetti |
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A causa della discrepanza di tempi tra AIFA ed Agenas per l’inserimento di un evento, i Provider devono inserire dei documenti transitori incompleti. Per non ingenerare confusione nelle persone che accedono per informazioni al programma nella sezione aperta al pubblico, la scheda del corso, ovviamente, non può vantare sponsorizzazioni non ancora definite completamente. Si richiede se non sia possibile modificare l’inserimento aprendo un accesso provvisorio, al fine di ottenere la documentazione per l’AIFA, successivamente, inserire i documenti definitivi e quindi sbloccare la visibilità al pubblico. |
Luciana Bilotti SabiWork |
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I termini per la richiesta di accreditamento di un evento nel nuovo sistema di formazione continua è di 30 giorni se l'accreditamento riguarda il singolo evento (evento che si svolge all'estero, evento presentato da Provider che ha presentato istanza di accreditamento provvisorio, ecc.) e tale termine non può essere ulteriormente ridotto, mentre per i Provider che sono accreditati provvisoriamente lo stesso termine vale per le modifiche apportabili (vedi regolamento), ma se intervengono fatti di carattere eccezionale non derogabili e giustificati la modifica è ammessa fino al giorno precedente l'evento. Per quanto riguarda il sistema AIFA, va precisato che la regolamentazione è estranea a quella della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ma da informazioni assunte sull'argomento risulta che i termini per la registrazione dell'evento siano più ristretti (60 giorni) per l'AIFA. Pertanto il Provider può utilmente inserire l'evento sponsorizzato entro quel termine ed essere in piena regola per la procedura ECM che è più favorevole. |
Maria Linetti |
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Se un ospedale, una clinica privata, una farmacia paga l’iscrizione ad un corso ECM per un proprio dipendente, si configura reclutamento o rientra nella formazione obbligatoria dei dipendenti? |
Rosaria De Luca Legale rappresentante Istituto di Formazione Srl |
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La Formazione Continua in Medicina, ai sensi dell’art. 16bis e segg. del D.lgs 502/92 e s.m.i. è obbligatoria. Nelle Aziende sanitarie, le risorse pubbliche disponibili sono quelle relative all’1% della massa salariale dei dipendenti operanti all’interno del SSn. Con le richiamate risorse deve essere garantita dalle aziende sanitarie l’acquisizione dei crediti da parte degli operatori sanitari dipendenti (Accordo 1.8.2007 pag 11-risorse pubbliche). |
Maria Linetti |
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Vorrei notizie più precise su come calcolare i crediti formativi ECM per la formazione sul campo e quali sono le tipologie di formazione che rientrano nella formazione sul campo. Inoltre vorrei sapere se è possibile riconoscere crediti formativi ECM ad infermieri e infermieri coordinatori che svolgono attività di tutor per i discenti dei corsi di laurea infermieristica e sono in possesso della certificazione rilasciata dall’università. Qual è il ruolo del collegio? |
Andrea Della Ratta Infermiere |
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Si rimanda al documento pubblicato sul sito Agenas “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM” approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010. Ad ogni buon conto la informiamo che, le tipologie di lavoro della formazione sul campo con i relativi crediti assegnati sono le seguenti:
Inoltre per il tutor (in questo caso specifico rappresentato da infermiere o infermiere coordinatore) è possibile acquisire il 50% in più dei crediti formativi attribuiti al progetto di riferimento. Infine l’Ordine/Collegio e l’Associazione professionale svolgono il ruolo di certificatore. |
Maria Linetti |
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"BANDO 2011 SULLE METODOLOGIE INNOVATIVE. Richiesta informazioni alla CNFC Sezione2"
La Società DATRE ha partecipato al suddetto bando, come componente, in partnership con la Fondazione G. Monastero Regione Toscana (UO Malattie Cardiovascolari – Area della Ricerca del CNR di Pisa) e il MESS (Laboratorio di Ricerca e Formazione per il Management dei Servizi alla Salute – Scuola Superiore Sant’Anna – Normale di Pisa). Non è pervenuta alcuna comunicazione circa l’ammissione/esclusione a valutazione e, in caso di ammissione, la valutazione conseguita. Si tratta di un disguido postale oppure rientriamo in una regolare procedura per cui nessuno dei proponenti, eccetto i vincitori, ha ricevuto una comunicazione sull’esito del progetto presentato? Si pone questo quesito perché telefonicamente era stato fatto riferimento a comunicazioni inviate con raccomandata agli esclusi. |
Stefania Bracci Rappresentante Legale |
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La procedura attuata dalla Commissione per la valutazione dei progetti di ricerca pervenuti entro il termine indicato dal bando 2010 prevede due tipologie di notifica. La prima denominata di “esito negativo” è inviata per la mancanza dei requisiti formali. La seconda definita di “esito positivo” è destinata a fornire il punteggio ricevuto ed il finanziamento concesso. Il progetto presentato dal proponente DATRE, non avendo ricevuto nessuna notifica, si colloca in base al punteggio ricevuto dagli esperti al di sotto del livello minimo richiesto per avere accesso al finanziamento della Commissione. L’elenco dei ventinove progetti che hanno ricevuto un punteggio maggiore o uguale al livello minimo richiesto, accedendo al finanziamento, è stato pubblicato nella pagina internet della Commissione in ottemperanza a quanto stabilito dal bando 2010. Il legale rappresentante può inviare alla Commissione formale richiesta per conoscere il punteggio attribuito dagli esperti al progetto presentato. |
Maria Linetti |
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Può un provider non fare il contratto di sponsorizzazione (richiesto dallo sponsor) perché viene sponsorizzata solo l’iscrizione di un medico? |
Ginevra Celandroni Assistente Marketing |
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Il provider deve garantire la correttezza di tutte le attività ECM e la trasparenza delle attività di finanziamento e amministrative. Pertanto l’utilizzo lecito della sponsorizzazione richiede regole di trasparenza tramite un contratto formale tra Provider e sponsor anche se la sponsorizzazione si riferisce ad una sola quota di iscrizione di un medico. |
Maria Linetti |
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Vorrei sapere qual è il numero massimo di discenti per ogni evento formativo Residenziale e da quali norme è disciplinato? Nel caso specifico qualora dovessimo richiedere l’accreditamento per un corso Auditori Interni gestito da un ente di certificazione, c’è un criterio da rispettare per stabilire il numero massimo di partecipanti da poter iscrivere? |
Luca Chinini Infermiere coordinatore |
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Ad un evento residenziale può partecipare un numero fino ad un max di 200 persone. Oltre i 200 partecipanti si intendono convegni, congressi, simposi e conferenze. Vedi “criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ecm approvato dalla commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010”. |
Maria Linetti |
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Quanti crediti occorre fare nel triennio 2011-2013? |
Stefano Tocci Odontoiatra |
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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel confermare il debito formativo di 150 crediti anche per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75), prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008/2010) fino a 45 crediti. Tale determina deve essere però ratificata con l’approvazione del nuovo Accordo Stato Regioni; soltanto dopo tale approvazione la segreteria potrà procedere con la pubblicazione. |
Maria Linetti |
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Nel momento in cui accredito un evento, indico il responsabile della Segreteria dello stesso evento. Secondo il sistema il responsabile della Segreteria deve coincidere con il tutor o quest’ultimo può essere un’altra persona? Grazie |
Filomena Abbadessa Educatore Professionale |
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Nel momento in cui si accredita un evento il sistema richiede l’inserimento sia della figura del responsabile della segreteria organizzativa (con competenze amministrative) sia l’inserimento di uno o più responsabili scientifici dell’evento (persona con competenze di progettazione e pianificazione scientifica della formazione). Inoltre per ogni evento nel programma definitivo dovrà essere indicato il/i responsabili scientifici, docenti, tutor, etc. con relativi curricula che attestino le competenze scientifiche necessarie e che quindi esulano dalla figura di responsabile della segreteria. |
Maria Linetti |