ACCREDITAMENTI REGIONALI

Modello ECM Regione Calabria

 

 

Regione Calabria

Modello ECM

Regionale


Interview

Roberto Cosentino

 

Responsabile del Sistema di accreditamento ECM Regione Calabria

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Ufficio Educazione Continua in Medicina

 

via Edmondo Buccarelli, 30

88100 Catanzaro (CZ)

 

tel. 0961 856551

fax 0961 856556

 

www.regione.calabria.it/sanita ro.cosentino@regcal.it

 

     

    Il sistema regionale di accreditamento ECM vede la partecipazione attiva di tre soggetti: l’Amministrazione Regionale, la Commissione Regionale per la Formazione Continua (CRFC) e l’Osservatorio Regionale per la Formazione Continua (ORFC).

     

    La Regione si pone come soggetto di programmazione, verifica e accreditamento del sistema formativo ECM, proponendosi di:

    • sviluppare una formazione coerente con gli obiettivi regionali delineati nel Piano di Rientro
    • sviluppare una formazione dinamica che diventi una risorsa strategica per la riqualificazione e lo sviluppo dell’intero sistema sanitario calabrese
    • sviluppare una formazione orientata al professionista quale parte di un disegno organizzativo fortemente riformato nella direzione dell’erogazione di servizi costruiti sulla base della domanda di salute del cittadino-utente
    • sviluppare una formazione orientata alla qualità del sistema sanitario
    • sviluppare una formazione che accompagni il complesso processo d’integrazione fra “Ospedale” e “Territorio”
    • sviluppare un sistema coordinato e condiviso con le Aziende attraverso la creazione di una rete di referenti per la formazione. 

     

    Il Dipartimento regionale “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”, sulla base degli obiettivi e dei principi enunciati, con il supporto del “Gruppo Tecnico per la Formazione in Sanità” composto dai responsabili per la formazione delle aziende del Sistema Sanitario Regionale, svolge i seguenti compiti:

    • elabora le Linee Guida per i Piani Formativi Annuali delle aziende del SSR della Calabria sulla base dell'analisi del fabbisogno formativo regionale
    • è responsabile di tutte le fasi inerenti il processo di accreditamento del Provider
    • effettua gli accertamenti e le verifiche necessarie per l'accreditamento e per il controllo successivo
    • effettua la valutazione del piano formativo aziendale inviato dal Provider e verifica la rispondenza agli obiettivi regionali e/o nazionali e la coerenza rispetto all'analisi dei bisogni
    • predispone i decreti relativi all'accreditamento dei Provider
    • cura gli aspetti amministrativi connessi alla determinazione del contributo che i Provider devono versare alla Regione allo scopo di ottenere l'accreditamento e ne verifica il corretto versamento
    • dà avvio e coordina la rete regionale degli uffici aziendali di formazione
    • partecipa alle sedute della Commissione Regionale ECM
    • gestisce il sistema informativo e l'albo regionale dell’ECM
    • svolge attività di consulenza e di supporto per i Provider. 

     

    La CRFC, costituita dai rappresentanti delle professioni e delle istituzioni sanitarie, ha il compito di formulare pareri e proposte sulla formazione di base degli operatori, sull’aggiornamento professionale e la formazione continua. Nello specifico:

    • rappresenta le esigenze formative delle professioni sanitarie
    • concorre all'individuazione delle esigenze formative attivandosi per la rilevazione dei bisogni formativi delle categorie professionali coinvolte nel sistema
    • avanza proposte in ordine alle attività da realizzare
    • definisce gli obiettivi formativi di interesse regionale
    • propone le modalità di funzionamento del sistema anche con riferimento ad attività sperimentali
    • propone eventuali requisiti aggiuntivi per l'accreditamento dei Provider
    • formula proposte per il buon funzionamento e/o l'aggiornamento del sistema. 

     

    L’ORFC, organismo della Commissione Regionale, avvalendosi della collaborazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali svolge i seguenti compiti:

    • contribuisce al percorso di accreditamento regionale dei Provider
    • verifica il mantenimento dei requisiti dei Provider
    • effettua il monitoraggio dell’offerta formativa dei Provider, sia in termini qualitativi/quantitativi che sulle modalità utilizzate dai Provider per l’attribuzione dei crediti agli eventi erogati
    • contribuisce alla produzione di un rapporto annuale sull’attività ECM regionale.

     

    Procedura di accreditamento dei Provider

     

    L’accreditamento dei Provider costituisce un percorso di garanzia della qualità, finalizzato ad assicurare ai professionisti il miglioramento delle proprie competenze.

     

    I Provider che intendono erogare formazione continua nell’ambito regionale dovranno richiedere l’accreditamento alla stessa Regione, mentre chi intende erogare formazione continua nell’ambito territoriale di due o più regioni dovrà comunque richiedere l’accreditamento nazionale.

     

    Perciò, in occasione della presentazione della domanda di accreditamento, l’organizzatore interessato dovrà produrre una dichiarazione del legale rappresentante che specifichi su quale ambito territoriale sono distribuite le sedi formative in cui intenda erogare formazione continua e di non aver presentato analoga domanda ad altri enti accreditanti.

     

    Questo comporta un raccordo tra il livello regionale ed il livello nazionale anche nelle procedure di accreditamento.

     

    È quindi necessaria la trasparenza degli esiti dei procedimenti di accreditamento, prevedendo la tenuta, da parte della Regione Calabria, di un albo (accessibile online) dei Provider accreditati. Per quanto attiene i requisiti minimi, questi dovranno essere uguali sul territorio nazionale e, successivamente, la Regione potrà riservarsi di individuare requisiti aggiuntivi ritenuti indispensabili ai fini dell’accreditamento di eventi con metodologia formativa residenziale, sul campo e a distanza.

     

    L’accreditamento è dunque l’azione amministrativa attraverso la quale la Regione Calabria, in qualità di Ente Accreditante, costituisce un elenco di soggetti istituzionali, organismi pubblici o privati con un assetto organizzativo, risorse scientifiche e tecnologiche ed un piano di formazione, congruenti con obiettivi e parametri qualitativi riferiti ad attività formative progettate a favore di personale sanitario.

     

    Per quanto attiene l’accreditamento dei soggetti che intendono erogare la formazione continua nel territorio regionale, questo avverrà in una prima fase sperimentale attraverso una procedura sinteticamente descritta in due step principali:

    • presentazione della domanda di accreditamento da parte del Provider alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
    • verifica della sussistenza dei requisiti effettuata a cura dell’AgeNaS e della Regione, con il supporto del Gruppo Tecnico per la Formazione in Sanità e della Commissione Regionale per la Formazione Continua.

     

    A questo punto l’esito del procedimento potrebbe consistere: nell'accreditamento del Provider inizialmente in forma provvisoria, nel diniego all'accreditamento per la presenza di non conformità non superabili rispetto ai requisiti di accreditamento, nell'accreditamento temporaneo del Provider di nuova istituzione ai sensi del D.Lgs. 229/99 o nella sospensione del procedimento.

     

    La permanenza nell’albo dei Provider accreditati, predisposto dalla Regione Calabria e pubblicato sul sito regionale e su quello della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, è soggetta alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’accreditamento, al monitoraggio dei risultati e al controllo dei comportamenti del Provider. Nel caso siano riscontrate rilevanti non conformità rispetto ai requisiti di accreditamento, lo stesso può essere sospeso fino alla risoluzione della non conformità riscontrata; inoltre l’accreditamento può essere revocato nel caso in cui si verifichino violazioni gravi.

     

    La procedura di accreditamento è totalmente informatizzata e utilizza in via sperimentale il Sistema Informativo e la piattaforma informatica fornita alla Regione Calabria dall’AgeNaS.

     

    Solo se verranno soddisfatti tutti i requisiti, secondo i criteri e gli standard indicati, la procedura avrà un buon esito. L’adesione ai requisiti viene valutata dalla Regione Calabria attraverso l’esame della documentazione prodotta nonché con visite in loco.

     

    Contributi per l’accreditamento

     

    La Regione Calabria, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni approvato nella seduta del 5 novembre 2009 ed in attuazione di quanto disposto dai Decreti del Ministero della Salute del 27 dicembre 2001 e del 26 febbraio 2010, ha determinato la misura dei contributi che i Provider devono versare per l’accreditamento. Nello specifico:

    • i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell’art. 16 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., l’accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua sono tenuti al preventivo versamento di una quota annuale di € 2.582,22 all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che provvederà alla reversale della quota da trasferire alla Regione su un capitolo del bilancio della Regione Calabria appositamente istituito per il funzionamento del Sistema regionale di formazione continua in sanità
    • il Dipartimento regionale “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” può stabilire, per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, la riduzione o l’esonero del contributo alle spese di accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua
    • si confermano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 e le integrazioni o modifiche
    • si confermano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 27 dicembre 2001 e le integrazioni o modifiche, relativamente alla misura del contributo alle spese per i progetti formativi aziendali accreditati dall’Amministrazione regionale presentati dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Il contributo alle spese è ridotto nella misura di 1/3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti economici di qualsiasi natura per l’erogazione dell’attività formativa.

     

     

    dicembre 2013



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